Ammissibilità della cessione di cubatura tra fondi

25 Lug 2018
25 Luglio 2018

Il TAR Piemonte ha di recente ribadito alcuni principi in materia di diritti edificatori; in particolare, ha analizzato i concetti di contiguità ed omogeneità dei fondi cedente e cessionario, la cui sussistenza consente la cessione di cubatura tra gli stessi. Se con omogeneità si deve intendere l’identità della destinazione di piano dei fondi, rispetto al concetto di contiguità si contrappongono due diversi orientamenti, uno più restrittivo (in cui per “fondo contiguo” si deve intendere solamente il fondo confinante) ed uno più estensivo, quale ragionevole vicinanza tra i due fondi.

Il Giudice Amministrativo, ai fini di trovare una soluzione che soddisfi i contrapposti interessi del favor legislativo per la cessione di cubatura e del rispetto delle prescrizioni di piano e degli equilibri in esso delineati, afferma che non si può prescindere dalla fattispecie concreta. Il che, nel caso di specie, comporta che sia necessario verificare che gli equilibri di piano vengano comunque rispettati dall’acquisto dei diritti edificatori dal proprietario del fondo cessionario.

Ad abundantiam, si ribadisce poi che un diniego di cessione di cubatura fondato sull’esaurimento della volumetria massima assentibile per il fondo è contrario alla stessa logica dei diritti edificatori, i quali sono stati creati appositamente per sopperire a tale problema.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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