Anche i provvedimenti vincolati richiedono una motivazione
Nel caso di specie, un Comune negava che le difformità edilizie presentate da un condominio rientrassero nella tolleranza di cantiere del 2% ex art. 34-bis T.U. edilizia, ma senza indicare quali parametri avesse valutato allo scopo.
In sede di ricorso, il Comune si giustificava dicendo che, in fondo, l’accertamento delle irregolarità edilizia costituisce attività vincolata.
Il TAR Piemonte ha invece affermato che sono annullabili quei provvedimenti che, seppure di natura vincolata, non forniscono neppure un principio di esplicitazione del percorso tecnico e logico che hanno condotto ad una determinata scelta.
Post di Daniele Iselle
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