Anche la sopraelevazione mediante un parapetto deve rispettare il D.M. 1444 del 1968
Il TAR Veneto precisa che, per giurisprudenza costante, la locuzione “nuovi edifici” per i quali trovano applicazione le distanze previste dall’art. 9, primo comma, n. 2, del D.M. 1444del 1968, deve intendersi riferita non solo agli edifici costruiti per intero per la prima volta, ma anche alle parti o sopraelevazioni degli stessi.
Tale può definirsi anche un parapetto fisso, poiché è idoneo a determinarel’innalzamento del prospetto e della sagoma del fabbricato, e possiede i caratteri della solidità,stabilità, ed immobilizzazione.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Queste sentenze , a mio avviso, sembrano “superate” alla luce del nuovo comma 1 ter dell’art. 2 bis del dpr 380/2001 e della nuova definizione di ristrutturazione edilizia.
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