Anche nei confronti di un condono vale il termine ragionevole per disporre l’annullamento in autotutela
Nel caso di specie, il privato otteneva nel 2014 il condono che egli aveva richiesto con una prima domanda del 1986, successivamente “rideterminata” nel 2009. Il Comune aveva svolto dei sopralluoghi nel 1984 e nel 2004.
Solo nel 2024 il Comune annullava in autotutela il condono, stante la mendace, ovvero errata, rappresentazione dello stato dei luoghi che avrebbe caratterizzato le istanze di sanatoria, giusta la mancata ultimazione delle opere al 1° ottobre 1983.
Il TAR Napoli ha accolto il ricorso del privato.
La conoscenza da parte del Comune ab initio dei vizi - nel corso del lungo iter istruttorio inveratosi nei sopralluoghi del 1984 e del 2004 - rende oggettivamente ingiustificabile lo spatium temporis intercorso dal 2014 al 2024, lasso temporale ben più ampio rispetto a quello massimo di 12 mesi contemplato dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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