Il limite massimo di volume condonabile ai sensi del cd. secondo condono
Il TAR Palermo ha affermato che, ai fini del condono di cui alla l. 724/1994, laddove l’abuso riguardi un fabbricato suddiviso in più unità immobiliari, ancorché dotate di autonomia funzionale, il limite volumetrico pari a 750 mc ex art. 39, co. 1 l. cit. va riferito all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari di cui il medesimo si compone, costituendo la previsione di una cubatura massima un limite assoluto e inderogabile che risulterebbe, in caso contrario, facilmente aggirabile. Anche se singole porzioni di immobile consistenti in autonome unità abitative possono legittimare distinte domande, se il proprietario o il centro di interesse è unico vanno sommate: l’opera edilizia abusiva va identificata con riferimento all’unitarietà dell’edificio realizzato ove sia stato compiuto dal costruttore in esecuzione di un disegno unitario.
Post di Alberto Antico – avvocato
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