Annullamento in autotutela di concessioni edilizie risalenti nel tempo, per asserita edificazione sopra il demanio idrico

29 Lug 2025
29 Luglio 2025

Nel caso di specie, un Comune annullava in autotutela nel 2019 due concessioni edilizie del 1991 e 1992, omettendo la previa comunicazione di avvio del procedimento, basandosi su una nota della Procura della Repubblica secondo cui il fabbricato rurale oggetto delle concessioni risulterebbe edificato su terreno demaniale idrico, senza spiegare quale fosse l’interesse pubblico concreto ad annullarle, né spiegare se gli immobili erano stati costruiti in conformità al titolo, né offrire prova dell’eventuale falsità o del dolo nella documentazione originaria. A seguire, il Comune emanava la relativa ordinanza di demolizione.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha accolto l’impugnativa del privato.

Preliminarmente, sussiste la giurisdizione del TSAP quando l’oggetto della controversia è l’accertamento della natura demaniale idrica dell’area su cui insiste un manufatto, anche se il provvedimento impugnato ha natura edilizia.

L’esercizio del potere di autotutela richiede una compiuta istruttoria e un’adeguata motivazione che indichi i presupposti di fatto e di diritto del provvedimento di revoca o annullamento d’ufficio, nonché l’accertamento dell’interesse pubblico attuale, entro il termine di dodici mesi, salvo il caso di falsa rappresentazione dei fatti o di atti mendaci.

In tema di autotutela, specialmente quando incidente su situazioni giuridiche consolidate nel tempo, è doverosa la comunicazione di avvio del procedimento per garantire la partecipazione del destinatario.

L’ordine di demolizione, pur essendo atto vincolato, richiede una motivata descrizione delle opere abusive, della loro collocazione e della specifica ragione dell’abusività.

L’inerzia della P.A. nel fornire riscontri istruttori può essere valutata dal giudice come argomento di prova a favore del ricorrente, ai sensi dell’art. 64, co. 4 c.p.a. (nella specie, il Comune non ottemperava a due ordinanze istruttorie del TSAP).

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Anche se non sarebbe pertinente, è sempre interessante leggere questa sentenza:

    Sanatoria giurisprudenziale e variante urbanistica: il Consiglio di Stato impone la demolizione
    La sentenza n. 5620/2025 esclude la possibilitĂ  di sanatoria o fiscalizzazione per un intervento annullato, anche dopo una nuova variante urbanistica

    Quali limiti incontra il potere comunale di riesaminare un intervento annullato con sentenza passata in giudicato? La successiva variante urbanistica può legittimare una nuova autorizzazione edilizia? Si può ancora applicare la cosiddetta sanatoria “giurisprudenziale”? E quali sono i limiti per applicare la fiscalizzazione dell’abuso ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia?

    Siamo sempre in Lombardia. Forse qualcosa da quelle parte non funziona poi tanto bene. Sono arrivarti alla quinta variante ex post

    Siamo di fronte al fatto che:

    Titolo rilasciato a seguito di una delibera del consiglio comunale, che aveva approvato una variante al Piano di governo del territorio (la terza variante) e che aveva modificato le N.T.A., del P.d.R. del P.G.T. consentendo strutture di vendita anche oltre i 400 metri quadri di superficie.

    Poi lo stesso è stato annullato per la non conformità dell’intervento alle norme di Piano, non essendo riferibile la norma delle NTA, che consente le destinazioni commerciali con medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 metri quadri anche agli “ambiti a prevalente destinazione residenziale, di contenimento dello stato di fatto”, in cui ricadeva l’intervento.

    Sarebbe da leggere i rimedi che ha messo in atto il comune per sistemare le cose.

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    • Anonimo says:

      Prima della sentenza definitiva, il Comune sosteneva:

      – che l’annullamento (chiesto con la sentenza n. 2613/2024, dal consiglio di stato, che ribaltava l’impostazione del Tar) si fosse basato su vizi solo formali e che tali vizi erano stati emendati con l’approvazione definitiva della variante nel 2025.

      Rispondi

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