Applicazione degli articoli 22 comma 2 bis e 37 quarto comma del D.P.R. 380/2201

21 Gen 2016
21 Gennaio 2016
Alla luce delle modifiche apportate con il 22 comma 2 bis del dpr 380/2001, possiamo pensare di poter applicare, per opere che sono qualificabili dal punto di vista oggettivo all’interno delle caratteristiche di cui al comma 2 bis (variazioni non essenziali eseguite in corso d’opera), e naturalmente conformi alle norme urbanistico edilizie sia al momento della presentazione della domanda che al momento della loro realizzazione, il regime sanzionatorio previsto dal quarto comma dell’articolo 37?
 
Valutazioni a FAVORE:  viene salvaguardato e garantito  un principio di coerenza tra quanto viene valutato in sede di titolo edilizio (permesso di costruire/scia) e quanto sanzionato. Il legislatore, introducendo il comma 2 bis dell’articolo 22, ha previsto un alleggerimento delle varianti effettuate in corso d’opera che ricadano all’interno di parametri inferiori rispetto alle variazioni essenziali. Sarebbe sensato quindi che questo regime venisse applicato anche per la determinazione della sanzione per opere realizzate, in assenza di titolo, ricadente sempre all’interno della stessa fattispecie.
 
Valutazioni CONTRARIE: l’articolo 37 primo comma cita solo i commi 1 e 2 e non il 2 bis. Certo si tratta di argomentazione di carattere più formale, perché appare evidente che questo derivi non tanto da una volontà precisa, ma dal mancato aggiornamento dell’articolo.
 
Nell’ipotesi in cui si possa accogliere questa lettura, si potrebbero avere queste applicazioni concrete. Abbiamo una licenza edilizia rilasciata negli anni ’70 per la realizzazione di un edificio.
 
In corso di esecuzione, l’edificio è stato realizzato con alcune difformità che però non costituiscono variante essenziale (leggermente traslato rispetto al lotto, un po’ più alto, un po’ più largo o più stretto, ecc. ecc.).
 
E’ evidente che le modifiche sono state apportate IN CORSO D’OPERA. Si verifica che tali variazioni sono CONFORMI alla normativa urbanistico edilizia sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione della sanatoria.
 
La difformità  potrebbe essere sanata con il pagamento della sanzione prevista dal IV comma dell’articolo 37.
 
Mi sembrerebbe una soluzione, ragionevole e di buon senso e coerente con l’attuale impianto normativo.
 
Che dite? In sostanza: il 2 bis dell’articolo 22 ha implicitamente declassato le opere di quel tipo da opere realizzate in assenza di Pdc a opere in assenza di Scia, non solo ai fini della determinazione del titolo necessario per la loro esecuzione, ma anche, evidentemente, per il corrispondente regime sanzionatorio da applicarsi.
 
Mi sembrerebbe sensato e ragionevole.
 
Cosa ne pensate?!
 
Arch. Fiorenza Dal Zotto
responsabile del settore urbanistica e edilizia del comune di Spinea
sede municipale – spinea – via municipio n. 1 – piano terra
 
Le disposizioni citate
 
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attivitĂ 
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivitĂ  gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
(comma così modificato dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
(comma modificato dall'art. 30, comma 1, lettera e), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivitĂ  e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera m), legge n. 164 del 2014)
(….)
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformitĂ  dalla segnalazione certificata di inizio attivitĂ  e accertamento di conformitĂ 
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo 36.
 
 
 

 

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1 reply
  1. S.A. says:

    Vista la “qualitĂ ” delle nostre leggi, non possiamo che affidarci alla ragionevolezza.
    Posta dal lato venale: tenuto conto che le variazioni essenziali, a mente dell’art. 92 delle LR 61/1985, possono arrivare anche all’aumento del volume fino al 20%, siamo sicuri che la sanzione art. 37 comma 4 (fino a 5.164 euro) sia adeguata? Se decidiamo di sanare con Permesso di Costruire e calcoliamo il doppio del contributo di costruzione, la sanzione potrebbe essere sensibilmente maggiore.

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