Associazioni di promozione sociale: la deroga vale solo per la destinazione d’uso e non per i requisiti di agibilità e sicurezza
L'articolo 32, comma n. 4, della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 dispone che: “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.
Il TAR Bari precisa che tale disposizione non esonera le associazioni di promozione sociale dal rispetto dei requisiti di agibilità e di sicurezza.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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