Attività produttive in zona impropria
Il TAR Veneto ha affermato che la normativa regionale, susseguitasi nel tempo e disciplinante le attività produttive in zona impropria (ossia la l.r. Veneto 12 gennaio 1982, n. 1; l’art. 126 l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61; l’art. 17, co. 2, lett. i l.r. Veneto 11/2004, che attualmente disciplina la materia), è stata concepita e deve essere interpretata come eccezionale, non potendosi applicare “oltre i casi e i tempi in essa considerati”, ai sensi dell’art. 14 Preleggi.
La possibilità di mantenere insediamenti produttivi teoricamente contrastanti con la destinazione urbanistica della zona considerata configura per sua natura una situazione temporanea e un’ipotesi straordinaria e derogatoria, che non può generare affidamenti qualificati in ordine allo sviluppo produttivo dell’area né può essere stabilizzata o portata a conseguenze ulteriori.
Nel caso di specie, nell’approvare il nuovo strumento urbanistico, ben poteva il Comune rigettare le richieste del privato, volte ad ottenere la possibilità di cedere o affittare a terzi una parte del suo opificio industriale, con l’effetto di far insediare nell’area (agricola) un nuovo operatore economico: ciò avrebbe comportato sicuramente l’aumento del carico urbanistico della zona e avrebbe finito per trasformare un’area agricola, temporaneamente e straordinariamente adibita ad ospitare una determinata attività produttiva, in una zona produttiva di fatto, tendenzialmente sine die. Ciò è coerente anche con le logiche sottese alla legge regionale sul consumo di suolo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Subentro di una attività impropria in zona agricola su edificio con attività dismessa.
Pubblicato il 22/12/2023
N. 11161/2023REG.PROV.COLL.
N. 02048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
al punto 25 si dice:
25. In conclusione la sentenza impugnata è motivata in maniera esauriente e resiste alle censure dell’appellante sia rispetto al mutamento di destinazione d’uso del terreno (in quanto l’esercizio dell’attività di *******, comprovata dai filmati, dalle fotografie e dai sopralluoghi effettuati dall’Amministrazione, è incompatibile con la destinazione agricola dell’area, in assenza di un’apposita variante al PI), sia rispetto alla mancanza della “doppia conformità” necessaria per la sanatoria (in quanto, nel momento in cui l’appellante è divenuta proprietaria, l’area aveva già una destinazione agricola e l’attività commerciale che vi veniva esercitata dal precedente proprietario era consentita solo fino a cessazione o trasferimento, in coerenza con l’obiettivo perseguito dal pianificatore di recuperare pienamente il terreno alla destinazione che aveva ritenuto d’imprimergli).
Per questi motivi l’appello è meritevole di rigetto.
Grazie, la sentenza è interessante. Esito di norme derogatorie e scelte urbanistiche sulla base di requisiti soggettivi.
cosa dice l’art. 110- del Pdl n. 244
Art. 110 – Impianti agro-industriali. (LR 11/2004, art. 44 e LR 30/2010, art. 5)
1. I fabbricati per insediamenti di tipo agro-industriale non possono essere ubicati in zona agricola. Il PI individua per essi specifiche aree nelle zone industriali.
2. Il PI disciplina gli insediamenti agro-industriali ubicati in zona impropria, ivi compresi quelli dismessi. L’ampliamento degli impianti agro-industriali legittimamente esistenti in zona agricola può essere autorizzato con le procedure di cui agli articoli 28, 29 e 30; in tal caso, l’eventuale contributo straordinario dovuto ai sensi dell’articolo 99 può essere ridotto dal comune fino al 50 per cento. Sono comunque sempre consentiti per tali edifici gli interventi previsti dall’articolo 3-bis del DPR n. 380 del 2001.
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