Il recepimento della Regione del Veneto dell’art. 2-bis d.P.R. 380/2001
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 8, co. 4-bis l.r. Veneto 4/2015, introdotto dall’art. 66, co. 1 l.r. Veneto 30/2016, secondo cui, in attuazione dell’art. 2-bis d.P.R. 380/2001, ai fini del calcolo della distanza minima tra pareti finestrate ex art. 9 d.m. 1444/1968, non sono computati gli sporti e gli elementi a sbalzo, compresi terrazze e balconi non chiusi, aggettanti dalla facciata dell’edificio per non più di 1,50 metri. Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice civile relative alle distanze tra costruzioni nonché quelle relative all’apertura di vedute dirette e balconi sul fondo del vicino.
Post di Alberto Antico – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!