Autonomia delle valutazioni edilizie e paesaggistiche
Il TAR Veneto ha affermato che, sebbene per realizzare un’opera edilizia nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico occorra sia l’assenso a fini edilizi sia l’assenso a fini paesaggistici, i due atti abilitativi operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente coincidenti, con la conseguenza che il possibile rilascio di uno dei due non comporta il necessario rilascio anche dell’altro e la mancanza del necessario titolo edilizio non consente la realizzazione di un’opera, anche se per la stessa è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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