Carico urbanistico e creazione di nuove unità immobiliari

30 Apr 2021
30 Aprile 2021

Il TAR Veneto evidenzia che, se si ricade nelle ipotesi in cui la creazione di nuove unità immobiliari, tra loro indipendenti ed autosufficienti, mediante la suddivisione interna di un’unica preesistente veniva qualificata come “ristrutturazione edilizia” (nella formulazione dell’art. 3, co. 1, lett. d) T.U. Edilizia vigente pre-d.l. n. 133/2014), è dovuto il contributo di costruzione conseguente all’aumento del carico urbanistico.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Buon giorno – per capire dopo il d.l. 133/2014 non è dovuto il contributo in quanto manutenzione straordinaria??? rimane fatto salvo il fatto dell’aumento della superficie calpestabile art. 17, comma 4, dpr 380/2001, in questo caso si pagano i soli oneri. Mi pare che mancherebbe la tabella regionale delle tariffe riferite alla manutenzione straordinaria- in quanto i Comuni hanno solamente le tariffe relative alla nuova costruzione e alla ristrutturazione, che a mio avviso sono diversi da quelli della manutenzione straordinaria- Cordialmente geom .giglio

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC