Carico urbanistico e creazione di nuove unità immobiliari
Il TAR Veneto evidenzia che, se si ricade nelle ipotesi in cui la creazione di nuove unità immobiliari, tra loro indipendenti ed autosufficienti, mediante la suddivisione interna di un’unica preesistente veniva qualificata come “ristrutturazione edilizia” (nella formulazione dell’art. 3, co. 1, lett. d) T.U. Edilizia vigente pre-d.l. n. 133/2014), è dovuto il contributo di costruzione conseguente all’aumento del carico urbanistico.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Buon giorno – per capire dopo il d.l. 133/2014 non è dovuto il contributo in quanto manutenzione straordinaria??? rimane fatto salvo il fatto dell’aumento della superficie calpestabile art. 17, comma 4, dpr 380/2001, in questo caso si pagano i soli oneri. Mi pare che mancherebbe la tabella regionale delle tariffe riferite alla manutenzione straordinaria- in quanto i Comuni hanno solamente le tariffe relative alla nuova costruzione e alla ristrutturazione, che a mio avviso sono diversi da quelli della manutenzione straordinaria- Cordialmente geom .giglio
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