Competenze dei geometri
Il TAR Veneto si è di recente soffermato su quali siano le competenze spettanti ai geometri e, in particolare, quali atti gli stessi possano firmare: nel caso di specie, infatti, si trattava di un impianto industriale, che non è ricompreso tra i progetti che possono essere firmati dai geometri ex art. 16 r.d. n. 274/1929. L’affidamento del “coordinamento della progettazione” ad una associazione di professionisti, inoltre, non è stato considerato di per sé sufficiente a superare il limite posto dalla disciplina statale, posto anche che non era stato indicato il nominativo del singolo professionista che avrebbe curato la progettazione.
In analogia a quanto accade in materia edilizia, infatti, la P.A. ha l’obbligo di verificare il rispetto del riparto di competenze in capo ai tecnici progettisti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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