Contestazione di una destinazione d’uso difforme da quella assentita
Il TAR Veneto ha affermato che il codice “ATECO” assegnato ad un’impresa rileva solo a fini statistici e non può essere usato dal Comune per contestarle di aver impresso al proprio immobile una destinazione d’uso difforme da quella assentita (nel caso di specie, commerciale invece che produttiva).
Il Comune ha tentato di giustificarsi offrendo altri elementi istruttori in corso di causa, ma com’è noto, la carente motivazione di un provvedimento non può essere integrata in sede giudiziale, pena la violazione del diritto alla partecipazione e al contraddittorio del privato nel procedimento amministrativo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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