Cosa può fare il comune a fronte di una SCIA quando è decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori “ordinari”?

17 Ott 2016
17 Ottobre 2016

Il TAR Marche precisa cosa può fare il comune a fronte di una SCIA quando è decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori “ordinari”.

Il TAR afferma che ci sono tre possibili rimedi: 1) esercizio di poteri di autotutela (art. 21 noniesdella legge n. 241/1990); 2) esercizio di poteri sanzionatori per dichiarazioni mendaci (art. 19, comma 3, seconda parte e art. 21, comma 1, della legge n. 241/1990); 3) esercizio dei poteri di vigilanza e inibitori in materia urbanistica (art. 19, comma 6 bis, e art. 21, comma 2, della legge n. 241/1990).

Il TAR poi esamina i primi due rimedi ai fini di decidere il caso concreto sottoposto al suo esame.

Resta aperta la questione della portata del terzo rimedio.

L'art. 19, comma 6 bis della L. 241/90 così dispone: "6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali".

La domanda è questa: in presenza di una SCIA "consolidata" per decorso dei termini, se l'opera è in contrasto con il PRG o con le disposizioni urbanistiche, si può considerare ugualmente un abuso edilizio e, quindi, essere sanzionata con la demolizione? 

E' ovvio che la prima risposta che viene in mente è no, perchè il sistema sembrerebbe congegnato in modo che, decorso il termine per inibire la SCIA, il comune non possa più fare niente.

Ma la questione non è affatto certa: in questo sito già in data 13 aprile 2015 avevamo pubblicato il testo della relazione del sottoscritto al convegno di Creazzo sulla responsabilità del proprietario, del progettista e del direttore dei lavori (e dei tecnici comunali)  in caso di violazione della normativa urbanistica, anche se l'intervento sia conforme al titolo edilizio (che risulti però illegittimo).

In questi giorni il Tribunale di Vicenza ha emesso un decreto penale di condanna riguardante la costruzione di un edificio col piano casa, anche se conforme al titolo edilizio, ritenuto però illegittimo.

Ecco che allora si apre  la necessità di interrogarsi sulla portata dell'art. 19, comma 6 bis della L. 241/90.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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