Cosa si intende con “fatti salvi i diritti dei terzi”?
Il TAR Piemonte ribadisce il principio dell’attività amministrativa tale per cui la P.A. ha solo l’obbligo di verificare le posizioni civilistiche direttamente incidenti sullo ius aedificandi da legittimare (e pertanto solamente distanze, luci e vedute).
Per le questioni inerenti il diritto di proprietà e gli eventuali diritti reali di godimento che potrebbero concretamente impedire l’edificazione, invece, l’Amministrazione può fare affidamento su quanto dichiarato dall’istante, trattandosi di questioni puramente privatistiche che eventualmente potranno essere fatte valere in sede civile. Nel caso di servitù, i controlli dovuti dalla P.A. sul rispetto dei limiti privatistici sono limitati a quelli immediatamente conoscibili e incontestati, di modo tale che il controllo costituisca di fatto una presa d’atto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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