Davvero la CILA non può essere negata come la SCIA? parte I
Il T.A.R. Catanzaro sostiene che la C.I.L.A. non può essere conformata/inibita/rigettata come avviene per la S.C.I.A., perché si tratta di due atti privati normati diversamente l’uno dall'altro. Il Comune, però, può sempre esercitare i poteri repressivi e conformativi previsti dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 che, si ricorda, ha portata generale e può essere applicato con riferimento ad ogni titolo edilizio.
Ma davvero, secondo voi, un eventuale atto di diniego della C.I.L.A. è da considerarsi radicalmente nullo ex art. 21 septies l. n. 241/1990?
Non vi sono, forse, nel sistema giuridico delineato dalla l. n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 380/2001, valide ragioni di coerenza sistematica per sostenere che, se è ammessa la conformazione/inibizione/rigetto degli interventi maggiori soggetti a S.C.I.A., ciò valga anche per quelli minori realizzati con C.I.L.A.? Non si tratta di applicare analogicamente l’art. 19 della l. n. 241/1990 o l’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 che si attaglia solo alla S.C.I.A., ma di applicare, con senso pratico, l’art. 27 del d.P.R. n. 380/01, che, ove impone di verificare la rispondenza dell’intervento agli strumenti urbanistico-edilizi vigenti, non contiene in sé anche il potere di conformare/inibire o rigettare perché inammissibile ogni titolo edilizio?
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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