Decadenza del PdC e opere incompiute
Il Consiglio di Stato ha affermato che ai fini dell’applicabilità dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, la divergenza tra consentito e realizzato sussiste non solo quando si costruisce in più del consentito, ma anche quando vi è il cd. incompleto architettonico, configurabile sotto il profilo temporale qualora vi sia stata la decadenza del permesso di costruire (PdC) e non sia possibile ottenere un nuovo titolo abilitativo, ovvero l’interessato non lo richieda. In particolare detto disposto si applica quando le opere incomplete non sono autonome, scindibili e funzionali, riducendosi ad esempio, alla realizzazione dei soli pali di fondazione, allo scavo del terreno, alla costruzione di pilastri o della struttura in cemento armato senza la tamponatura (cd. scheletro), trattandosi di opere riconducibili alla totale difformità dal PdC, non potendo essere rilasciato il titolo abilitativo per la realizzazione di un manufatto privo di una autonoma finalità. Né, a fronte di siffatte incompletezze, può ritenersi ricorra l’ipotesi di opere “quasi completate”, necessitanti solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo PdC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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