Deroga alla distanza minima di 500 m per gli allevamenti e inesistenza di un valore-soglia regionale
Il TAR Veneto ritiene ragionevole la scelta della Regione di non fissare (né nella l. R.V. n. 11/2004 né nelle delibere attuative) un valore-soglia per valutare l’incompatibilità sanitaria dell’allevamento e la connessa incidenza della densità territoriale del pollame, al fine di permettere l’eventuale deroga alle distanze minime tra allevamenti.
E infatti agli Enti tecnici, quali l’ULSS e l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie, deve essere consentito di adattarsi alle continue mutazioni del contesto epidemiologico (nel caso di specie, rappresentato dalla diffusione dell’influenza aviaria).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Immagino si voglia dire che la Deroga alla distanza minima di 500 m tra allevamenti, può essere anche > dei 500 m.
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