Diniego del titolo edilizio in base al principio di precauzione
Il Consiglio di Stato ricorda che, in virtù del principio di precauzione, il Comune (rectius: la conferenza di servizi nel caso di specie) ha il potere giuridico di denegare il titolo edilizio, stante le possibili emissioni dannose prodotte dal futuro impianto industriale, come accertate dalle risultanze tecniche degli enti competenti. Sulla base di queste considerazioni igienico sanitarie che, lo si ricorda, trovano la propria fonte negli artt. 216-217 T.U.LS., il Massimo Organo della Giustizia Amministrativo ha così riformato la statuizione del T.A.R. Veneto che, in primo grado, aveva invece affermato l’opposto, seguendo le risultanze della CTU esperita di corso di causa. Il Consiglio di Stato ha peraltro stigmatizzato il T.A.R. lagunare che, in tal modo, ha sostituito illegittimamente le valutazione tecnico-discrezionali già emerse in seno alla conferenza di servizi con le risultanze peritali della CTU.
Ringraziamo l’arch. Cristian Scalabrin, dipendente comunale, per la segnalazione.
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Ha fatto bene il Consiglio di Stato ha stigmatizzare il T.A.R. Veneto, visto che ha sostituito illegittimamente le valutazione tecnico-discrezionali già emerse in seno alla conferenza di servizi con le risultanze peritali della CTU.
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