E’ illegittima l’inibitoria di una SCIA oltre il termine e il comune deve pagare le spese processuali e i danni

05 Dic 2013
5 Dicembre 2013

La sentenza del TAR veneto n. 1297 del 2013 riguarda un caso di tardiva inibitoria di una SCIA.

Il TAR annulla la inibitoria e condanna il Comune al pagamento delle spese processuali e al risaricmento dei danni, quantificati in via equitativa in euro 10.000.

Si legge nella sentenza: "il Collegio rileva in via principale la fondatezza del primo motivo, con il quale è stata dedotta l’illegittimità dell’ordine di inibizione dell’attività oggetto della SCIA, in quanto provvedimento assunto pacificamente ed abbondantemente oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 19 L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; attesa, infatti, la sequenza degli atti e delle comunicazioni intercorse fra l’amministrazione e le istanti, risulta palese che il provvedimento inibitorio è stato assunto fuori termine, da cui la sua illegittimità; invero, una volta che è stata rilevata la presunta illegittimità dell’attività segnalata, non risultando accoglibili le controdeduzioni rese dal legale delle istanti e per loro conto nell’ambito del procedimento, persistendo, nonostante l’assolvimento dell’onere di integrazione documentale, l’esercizio dell’attività segnalata, era doveroso da parte dell’amministrazione, nel rispetto del termine di sessanta giorni (anche da intendere come decorrenti dall’esaurirsi del termine assegnato per completare la documentazione e/o adeguarsi ai rilevi sollevati circa l’uso dell’area), assumere il provvedimento inibitorio; detto adempimento è tuttavia stato assolto tardivamente, in quanto le controdeduzioni di parte istante portano la data del 7 marzo 2013, mentre l’ordine di non proseguire l’attività è staio impartito soltanto il successivo 12 settembre;

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00). Quanto, infine, alla richiesta risarcitoria, ritiene il Collegio che, considerata la tempistica degli eventi e l’immediatezza della presente decisione, possa essere riconosciuto alle ricorrenti il diritto al risarcimento del danno subito per effetto del provvedimento impugnato, nella misura, stabilita in via equitativa, di euro 5.000, 00 (cinquemila/00) per ciascuna delle due ricorrenti, per complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1297 del 2013

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