E’ necessaria l’autorizzazione sismica per installare un ripetitore GSM delle FF.SS.?

09 Dic 2021
9 Dicembre 2021

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10921 del 2021, ha deciso un ricorso col quale Rete Ferroviaria Italiana spa (RFI), gestore della rete ferroviaria, ha impugnato una ordinanza comunale del 2009, con la quale è stata inibita la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto GSM-R, in quanto non preceduti da autorizzazione paesaggistica e sismica.

Si legge nella sentenza: "La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione GSM-R sulla rete ferroviaria, non vi è bisogno di acquisire un titolo abilitativo, eccezion fatta per i controlli di conformità previsti dalla l. n. 36 del 2001” (CDS n. 391 del 2018; Tar Lazio, n. 6254 del 2019). Con particolare riferimento all’autorizzazione paesaggistica, si è aggiunto che “è da ritenere che le opere in questione, in quanto assimilate agli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, siano state, in effetti, con apprezzamento di carattere generale operato a livello normativo primario, riviste alla stregua di quegli interventi di minore impatto paesaggistico che sono disciplinati dall'art. 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, mirando, in effetti, ad un aggiornamento qualitativo della rete, imposto a livello comunitario, riconducibile ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria della rete stessa, ritenuti non recare effettivo impatto sul paesaggio e, per ciò stesso, sottratti all'autorizzazione paesaggistica” (CDS n. 1421 del 2009)... Peraltro, le considerazioni appena svolte sorreggono la fondatezza dei motivi aggiunti, con i quali speculari censure di violazione di legge sono state indirizzate contro l’ordine di demolizione adottato dal Comune e contro la nota della Regione Lazio, atti adottati anche a causa della presunta violazione della normativa antisismica. La finalità di semplificazione che ha condotto all’interpretazione dell’art. 87, comma 3 bis, sopra ricordata sussiste infatti anche in tal caso, e trova un riflesso legislativo nell’art. 17 della legge n. 64 del 1974, che esonera l’azienda autonoma ferrovie dello Stato dall’osservanza degli obblighi di denuncia e presentazione del progetto. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa comunale, la norma continua ad avere efficacia, secondo quanto stabilito dall’art. 137 del d.P.R. n. 380 del 2001, che, inserita nel Testo Unico dell’edilizia, fa salve le disposizioni della legge n. 64 del 1974, per i campi non disciplinati dalla Parte I del Testo Unico. Nel caso di specie, l’art. 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina il regime delle opere in zona sismica, è collocato nella Parte II, sicché la disposizione del T.U., pur non riproducendo l’art. 17 della legge n. 64 del 1974 per la parte che qui interessa, ugualmente va con esso integrata. Naturalmente, la norma dovrà ora riferirsi al gestore della rete RFI, subentrato alla azienda autonoma Ferrovie dello Stato, che assume con ciò la responsabilità per eventuali pregiudizi cagionati da eventi sismici, e imputabili alle opere eseguite. Ciò, perlomeno e impregiudicata ogni altra ipotesi, con riguardo alla installazione degli impianti di sicurezza e di segnalamento ferroviario, per i quali il gestore della rete è gravato da obblighi di protezione verso i terzi che continuano a presupporne la professionalità necessaria a procedere, in assenza di denuncia ex art. 93 T.U. edilizia. Il combinato disposto degli art. 87, comma 3 bis, del d.lgs. n. 259 del 2003 e dell’art. 17 della legge n. 64 del 1974 permette perciò di concludere che l’installazione degli impianti GSM-R non è soggetta ad autorizzazione per l’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001".

Il Dott. Ing. Mauro Federici, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota critica su tale sentenza, che pubblichiamo in allegato.

sentenza TAR Lazio 10921 del 2021

NOTA SULLA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 10921 del 2021

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