Gli edifici costruiti con un titolo edilizio nelle fasce di rispetto stradali non edificabili

10 Mag 2022
10 Maggio 2022

La settimana scorsa ho seguito il seminario di Spinea sulle fasce di rispetto e sulle fasce di rispetto stradali espongo alcuni dubbi.

L'articolo 16 del codice della strada (D.Lgs. 30-4-1992 n. 285 - Nuovo codice della strada) demanda al regolamento il compito di stabilire le distanze dal confine stradale per le edificazioni.

Gli articoli 26 e seguenti del regolamento (D.P.R. 16-12-1992 n. 495) disciplinano le distanze: quello che ci interessa in questa sede è che in alcuni casi ci sono queste fasce di rispetto non edificabili, che vengono considerate sottoposte a una inedificabilità assoluta. 

La domanda è la seguente: cosa succede se il Comune rilascia un titolo edilizio per edificare all'interno delle fasce di rispetto inedificabili?

Di regola un provvedimento amministrativo che viola una legge è illegittimo, ma efficace, e annullabile da parte della stessa P.A. o dal giudice amministrativo.

In alcuni casi l'ordinamento prevede anche la nullità dell'atto amministrativo. Infatti, l'articolo 21 septies della L. 241/90 stabilisce :  

"Art. 21-septies (Nullità del provvedimento). - 1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonchè negli altri casi espressamente previsti dalla legge".

Ma non mi sembra che la questione che ci interessa sia inquadrabile nella nullità, cosicchè un titolo edilizio rilasciato in violazione della fascia di rispetto stradale si deve considerare illegittimo e annullabile, ma efficace (fintantoché non venga annullato).

Premesso questo, va ricordato che l'articolo 16 del codice della strada stabilisce quanto segue:

"4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694.

5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

Tra le norme del capo I, sezione II, del titolo VI viene in rilievo l'articolo 211, il quale stabilisce quanto segue:

"Art. 211.
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono che da una violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per ricorrere.

3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di estinzione del procedimento per adempimento della sanzione accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente proprietario della strada.

4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge".

Gli articoli 16 e 211 del codice della strada non dicono niente per il caso in cui la violazione della fascia di rispetto sia stata commessa con un titolo edilizio e, quindi, si potrebbe pensare che il Prefetto potrebbe irrogare la sanzione pecuniaria e quella ripristinatoria (mediante la demolizione dell'edificio) anche senza avere prima chiesto e ottenuto l'annullamento del titolo edilizio illegittimo, senza, quindi, tenere conto dello stesso.

L'alternativa teorica potrebbe essere che lo Stato (inteso come l'Ente di cui il Prefetto è un organo), prima di irrogare le sanzioni, debba impugnare davanti al giudice amministrativo il titolo edilizio illegittimo rilasciato dal Comune e, solo una volta ottenuto l'annullamento, possa procedere con le sanzioni. Oppure potrebbe chiedere al Comune l'annullamento in autotutela del titolo edilizio e poi procedere con le sanzioni.

Non so quale sia la soluzione corretta, anche perchè il tema è poco trattato dagli interpreti, forse perchè la demolizione degli edifici costruiti in violazione delle fasce di rispetto stradali non è la principale preoccupazione dei Prefetti.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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