I diversi illeciti di cui all’art. 37 T.U. edilizia

23 Gen 2020
23 Gennaio 2020

Il TAR Veneto ha spiegato la differenza tra le due diverse ipotesi sanzionatorie del comma 1 e del comma 4 dell’art. 37 d.P.R. 380/2001.

Inoltre, il TAR ha ribadito che la cd. sanatoria giurisprudenziale, in buona sostanza, non si può più concedere.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Finalmente una sentenza che chiarisce la dirrefenza tra i due tipi di sanzioni. Condivido. Mi resta un dubbio: ma se l’opera non è conforme, non deve essere demolita (secondo la più recente giurisprudenza sull’argomento)? Certo, esaminato il caso, il ricorso al primo comma dell’articolo 37 – proprio in ragione della non sanabilità dell’abuso – può essere ragionevole, ma il primo comma dell’articolo 37 sembrerebbe avere un senso e una possibile applicazione tanto in quanto vi sia la possibilità di mantenere l’abuso “minore” non sanabile. Ma questa interpretazione, se molto diffusa fino a una decina di anni fa, è stata poi smentita dalla giursprudenza più recente per la quale vige il principio in forza del quale anche l’opera minore, se non conforme, deve essere demolita (tesi che, anche questa, ha un suo senso, altrimenti faccio una recinzione o qualsiasi altro “abuso minore” più alta e non conforme già sapendo che poi potrò pagare e mantenerla .. ), naturalmente fatta salva la possibilità di ricorrere alla sanzione di cui all’articolo 34 per la parziale difformità, ma in questo caso si tratta di mera tolleranza/regolarizzazione al mantenimento e non di sanatoria.

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