Il cambio d’uso da produttivo a commerciale richiede il PdC
Il Consiglio di Stato, riferendosi a un contenzioso nato nel 2021, ha affermato che il mutamento di destinazione d’uso che comporti una modifica delle sagome e dei volumi degli edifici è sempre sottoposto al regime del permesso di costruire (PdC). Il cambio di destinazione d’uso senza opere è, invece, assoggettato a SCIA qualora intervenga nell'ambito della stessa categoria urbanistica, mentre è richiesto il PdC per le modifiche di destinazione che comportino il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle previste dall’art. 23-ter d.P.R. 380/2001 (come, nel caso di specie, dalla categoria produttiva a quella commerciale).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sarebbe da sottolineare come Le Linee guida del MIT del 30 gennaio 2025 hanno ribadito che l’obiettivo è la semplificazione, ma nel rispetto dei limiti sostanziali dell’ordinamento urbanistico: se il cambio è rilevante, deve essere trattato con il rigore dovuto agli effetti insediativi.
L’impianto normativo del salva casa sui cambi d’uso è quello che se sono previste opere edilizie, di stabilire il titolo abilitativo necessario che è quello richiesto per la realizzazione delle opere stesse.
Sostenere che un cambio rilevante debba essere trattato con il rigore degli effetti insediativi appare quasi paradossale, se non apertamente beffardo, senza reale sostanza o coerenza con la situazione.
A parte il caso : che comporti una modifica delle sagome e dei volumi degli edifici è sempre sottoposto al regime del permesso di costruire (PdC);
Oggi i regimi autorizzativi sono profondamente cambiati (si veda la L.R. n. 19/2021, art. 5, e il recente decreto “Salva Casa”), accomunati da un principio fondamentale: l’inquadramento degli interventi non è più determinato dal carico urbanistico, bensì dalla tipologia stessa dell’intervento. Pertanto, affermare che il cambio di destinazione d’uso da produttivo a commerciale, anche in assenza di opere, sia soggetto a Permesso di Costruire non è più corretto. Si tratta infatti di un’interpretazione superata, basata su sentenze ormai datate.
– la semplificazione del salva casa vale solo in zona A, B e C
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