La SCIA presentata per realizzare opere che avrebbero richiesto il PdC rimane inefficace sine die
Il Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione di una SCIA afferente a un intervento edilizio (nella specie, il mutamento di destinazione d’uso da attività produttivo-artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire (PdC) ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’art. 21-nonies l. 241/1990, deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una SCIA efficace ai sensi dell’art. 19 l. cit.
Post di Alberto Antico – avvocato
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n.b. andrebbe valutato se questo caso si possa applicare all’art. 36bis, per opere realizzare in parziale difformità dal permesso di costruire, e viene presentata la Scia a sanatoria al posto del Pdc
Non so se questo sia il caso, ma si potrebbe prendere in considerazione il ‘salva casa’, ma si applica esclusivamente nelle zone A, B e C, per cui non credo che si possa applicare in questa situazione. Inoltre, bisognerebbe valutare se le opere siano soggette a permesso di costruire, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un cambiamento urbanistico rilevante. Ad esempio, in Veneto, in zona D, potrebbe essere possibile applicare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a determinate condizioni.
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