La SCIA presentata per realizzare opere che avrebbero richiesto il PdC rimane inefficace sine die

14 Apr 2025
14 Aprile 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che la presentazione di una SCIA afferente a un intervento edilizio (nella specie, il mutamento di destinazione d’uso da attività produttivo-artigianale a commerciale) sottratto al suo ambito applicativo – perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire (PdC) ovvero perché precluso in astratto e a priori – è destinata a rimanere improduttiva di effetti, non essendo invocabile il relativo regime giuridico incentrato sulla tempestività dell’intervento repressivo amministrativo, esercitabile entro rigorosi limiti temporali, superati i quali si consolida la posizione giuridica del privato segnalante. Pertanto, non trova neppure applicazione l’art. 21-nonies l. 241/1990, deputato a disciplinare esclusivamente la diversa fattispecie di esercizio dei poteri inibitori in relazione ad una SCIA efficace ai sensi dell’art. 19 l. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

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2 replies
  1. Anonimo says:

    n.b. andrebbe valutato se questo caso si possa applicare all’art. 36bis, per opere realizzare in parziale difformità dal permesso di costruire, e viene presentata la Scia a sanatoria al posto del Pdc

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  2. Anonimo says:

    Non so se questo sia il caso, ma si potrebbe prendere in considerazione il ‘salva casa’, ma si applica esclusivamente nelle zone A, B e C, per cui non credo che si possa applicare in questa situazione. Inoltre, bisognerebbe valutare se le opere siano soggette a permesso di costruire, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un cambiamento urbanistico rilevante. Ad esempio, in Veneto, in zona D, potrebbe essere possibile applicare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), a determinate condizioni.

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