Il Comune ha l’onere di accorgersi di eventuali errori di rappresentazione nell’istanza di PdC rispetto ai titoli pregressi
Il TAR Marche ha offerto una pregevole interpretazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001.
Il comma 1 art. cit. onera il Comune di acquisire d’ufficio tutti i documenti necessari per l’istruttoria della pratica di rilascio del PdC che siano in possesso di altre PP.AA., per cui l’onere è vieppiù cogente con riguardo ai documenti detenuti dallo stesso Comune. Il comma 1-bis art. cit. stabilisce che lo stato legittimo di un immobile è quello che risulta dai titoli abilitativi in forza dei quali esso è stato realizzato e poi eventualmente modificato mediante ristrutturazione, ampliamento, ecc.
Per l’effetto, il Consiglio ha affermato che è onere del Comune accorgersi se il tecnico di fiducia del privato, nella sua istanza di PdC, ha rappresentato erroneamente lo stato di partenza del fabbricato, per un’errata interpretazione dei titoli abilitativi pregressi.
Post di Daniele Iselle
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Di contro, direi pure di prendere visione di cosa dice questa sentenze della Cassazione-
Accertamento di conformità e false asseverazioni: la sentenza della Corte di Cassazione
Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19314/2023, con la quale ha avallato la condanna di un architetto che aveva reso false dichiarazioni nella presentazione di un accertamento di conformità per opere eseguite all’interno di un immobile sottoposto a vincolo storico, asserevando sia la legittimità urbanistica dello stato dei luoghi, che la conformità dei lavori di progetto agli strumenti urbanistici e alle norme vigenti in edilizia.
Certo in quella frase ” per un’errata interpretazione dei titoli abilitativi pregressi”, ce tutto. Ci si può appellare addirittura a tutte le casistiche, nel senso che può essere presentato quello che si vuole, tanto poi è il comune che deve controllare- Io a questo punto direi ai tecnici del comune: lasciate trascorrere i tempi, tanto non si forma mai il silenzio assenso a mio avviso. Il tecnico a questo punto sarebbe anche non responsabile se presenta opere ancora da realizzare, in realtà già realizzate (cosa che è successa), tanto male che vada, verrà chiamato in causa con l’avvio del procedimento, ed eventualmente si dimetterà da progettista- bene che vada il comune rilascia il titolo, eventuali segnalazioni del confinante, dopo l’avvenuto rilascio, è colpa del comune e non del tecnico, visto che poteva controllare o stato di fatto tra le foto presentate e quelle da google.
Finalmente si è riusciti a non dare più “colpe” al tecnico. Molto bravo l’Avvocato che ha difeso –
ASSEVERAZIONE del tecnico
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90
ASSEVERA
“la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia, come sopra richiamato”.
Per cui di fatto le asseverazioni vengono azzerate, anche la falsità- Basta dire che il tecnico di fiducia del privato, nella sua istanza di PdC, ha rappresentato erroneamente lo stato di partenza del fabbricato, per un’errata interpretazione dei titoli abilitativi pregressi. BENE
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