Il Consiglio di Stato spiega quando è necessaria l’approvazione dei piani attuativi prima del rilascio del permesso di costruire
Il Consiglio di Stato, riformando una sentenza del TAR Campania, ha fornito un interessante e utile riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali sulla necessità o meno dell’approvazione dei piani attuativi prima del rilascio del permesso di costruire, individuando tre possibili situazioni che si possono in concreto verificare e le relative conseguenze sulla richiesta del titolo.
Nel caso in esame il piano attuativo ero richiesto dallo strumento urbanistico: si trattava di un'area classificata come zona D2.2 (artigianali e commerciali di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica) del P.R.G., nella quale, ai sensi dell’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., nella zona D2.2 non sono ammessi interventi diretti, ma si rende necessaria la preventiva approvazione del Piano Urbanistico Esecutivo (P.U.E.) per l’intera zona risultante dalla cartografia di P.R.G.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile l'intervento diretto, ma non in base a una delle tre ipotesi sopra esaminate. L’appellante aveva, infatti, presentato una domanda edilizia avvalendosi della facoltà concessa dall’articolo 28-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto il decreto “Sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014) ha introdotto il “Permesso di costruire convenzionato.
Post del dott. Ing. Mauro Federici
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