Il contributo straordinario ex art. 16 T.U. edilizia è dovuto anche in caso di Permesso di Costruire con SUAP in variante
Nel caso di specie, un’impresa riteneva di non dover pagare il contributo straordinario ex art. 16 T.U. edilizia per un Permesso di Costruire con variante urbanistica a mezzo SUAP (per l’ampliamento di un fabbricato industriale) poiché, a suo dire, il d.P.R. 160/2010 che regola il SUAP non imporrebbe la corresponsione di alcun contributo.
Il Consiglio di Stato (confermando la precedente sentenza del TAR Veneto) ha rigettato questa prospettiva: il contributo straordinario è da considerarsi “speciale” rispetto all’ordinaria disciplina dei PdC, ma trova applicazione “generalizzata” nelle varie ipotesi di cui all’art. 16 cit., aggiungendosi agli oneri di urbanizzazione.
Di conseguenza, nella fattispecie decisa dal Consiglio, il “maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica” richiede il pagamento del contributo straordinario perequativo ai sensi dell’art. 16, co. 4, lett. d-ter T.U. edilizia, ma anche della circolare della Regione Veneto 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa della l.r. Veneto 55/2012.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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