Il contributo straordinario perequativo per opere in deroga o in variante
Il TAR Veneto ha affermato che le questioni in materia di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione introducono un giudizio su un rapporto, prescindendo dall’impugnazione di atti, con conseguente inconfigurabilità dell’istituto dell’acquiescenza rispetto alla liquidazione del contributo e alla sua corresponsione (pro quota o per intero) in funzione del rilascio del titolo edilizio.
A seguire, ha condannato il Comune a restituire al privato il contributo ex art. 16, co. 4, lett. d-ter d.P.R. 380/2001, non avendo egli beneficiato, per l’opera assentita, dell’approvazione di una variante urbanistica, né avendo ottenuto, per il medesimo intervento, il rilascio di un PdC in deroga.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Mi pare sia un caso diverso rispetto alla modifica per una variante dovuta al cambio di zona. In quel caso si paga e/o si eseguono opere, senza restituire nulla.
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