Il decreto Milleproroghe concede tempo fino al 2023 per iniziare la realizzazione di determinate infrastrutture sociali previa SCIA

20 Mar 2023
20 Marzo 2023

L’art. 10, co. 7-ter d.l. 76/2020, conv. con modd. in l. 120/2020, cd. decreto Semplificazioni del 2020, stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’art. 7 d.P.R. 380/2001, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da PP.AA., da società controllate o partecipate da PP.AA. o enti pubblici ovvero da investitori istituzionali ex art. 1, co. 1, lett. k, l, o, r del TUF, sono sempre consentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione.

Tali interventi possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente.

I diritti edificatori di cui alla presente norma non sono trasferibili su aree diverse da quella di intervento.

I predetti interventi sono sempre consentiti sugli edifici che rientrano nelle categorie funzionali di cui all’art. 23-ter, co. 1, lett. a, a-bis, b, c T.U. edilizia, ferme restando le disposizioni di cui al d.m. 1444/1968.

Le Regioni adeguano la propria legislazione a questi principi entro 60 giorni; decorso tale termine trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo.

Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Grazie all’art. 10, co. 11-undecies d.l. 198/2022, conv. con modd. in l. 14/2023, cd. decreto Milleproroghe, la norma sopra riportata varrà per le opere iniziate fino al 31.12.2023.

Post di Daniele Iselle

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