Però (forse) la conversione del Dl Energia cambia la definizione di ristrutturazione edilizia anche nelle zone vincolate
Se un emendamento che è stato presentato verrà approvato, nelle aree sottoposte a vincolo per legge, gli interventi di demolizione e costruzione e quelli di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiranno interventi di ristrutturazione edilizia anche laddove non siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e siano previsti incrementi di volumetria
Bisogna sempre ricordare che è prevista anche la modifica all’art. 10 del Dpr 380/2001 –
La demolizione e ricostruzione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico imposto per legge in maniera “non fedele” (cioè con modifiche ai predetti riferimenti), configura ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/01.
Rimane il “bug” dell’Allegato A del D.Lgs. 222/2016: resta la distinzione tra demolizione totale e parziale-
Il nodo difficile arriva con la distinzione prevista dalle voci 6 e 7 del predetto Allegato A, quando distingue tra ristrutturazione edilizia “leggera” e “pesante”, escludendo per quest’ultima la demolizione totale.
Con le modifiche di semplificazione previste dalla conversione in legge del D.L. 17/2022, si verrà a creare una nuova grossa contraddizione, visto l’inserimento della demolizione e ricostruzione nell’art. 10 comma 1 lettera c) del DPR 380/01.
Perchè rischia di cambiare completamente il perimetro dell’intera ristrutturazione edilizia pesante.
Commento: il legislatore deve smettere di vivacchiare alla giornata, cambiando continuamente il Testo Unico Edilizia per aggiustarlo agli scopi quotidiani;
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