Il potere inibitorio di una SCIA in capo al Comune
Nel caso di specie, il Comune inibiva la SCIA presentata da una società titolare di un supermercato, vietando l’installazione di sbarre automatiche agli accessi del parcheggio scoperto e alla regolamentazione degli accessi e chiusura del suddetto parcheggio in funzione degli orari del negozio, trattandosi di un parcheggio ad uso pubblico.
La società eccepiva la violazione del termine di 30 giorni ex art. 19, co. 3 e 6-bis l. 241/1990.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione.
Ai fini del decorso del termine di controllo “ordinario” sulla SCIA, è necessario che sussistano nella loro interezza i presupposti di efficacia della SCIA stessa. Il presupposto indefettibile perché la SCIA possa essere produttiva di effetti è, infatti, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, con la conseguenza che, in presenza di una dichiarazione inesatta o incompleta, sussiste comunque il potere della P.A. di inibire l’attività segnalata.
Nella fattispecie concreta, la SCIA era incompleta poiché non accompagnata né preceduta dalla sottoscrizione di una convenzione che disciplinasse l’utilizzo pubblico del parcheggio in accordo con il Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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