Il rebus delle proroghe in edilizia e urbanistica: webinar del Comune di Spinea e di Italiaius – 20 ottobre 2022 – 10.30 – 12.30

18 Ott 2022
18 Ottobre 2022

La partecipazione è gratuita, non richiede l'iscrizione e sarà possibile seguire il seminario cliccando sul link che verrà pubblicato su Italiaius la mattina del 20 ottobre, poco prima dell'inizio del webinar.

Le misure emergenziali prima della pandemia e più recentemente quelle collegate al conflitto russo-ucraino hanno introdotto vari tipi di proroghe in materia edilizia e urbanistica (Proroghe dei titoli edilizi, dei piani attuativi, delle convenzioni previste dalle leggi 120/20, 51/2022), con i dubbi relativi ai rapporti tra proroghe e piano casa.

Quali sono le condizioni per poter accordare queste proroghe? In quali casi si possono applicare? Posso applicarsi anche a titoli edilizi rilasciati in forza di norme nel frattempo decadute (piano casa)?

Come si applica la proroga ai vari tipi di provvedimenti: ordinanze, convenzioni, permessi di costruire?

E ancora, come si devono accordare le proroghe nel caso siano sopravvenuti nuovi strumenti che introducono discipline nuove quali, per esempio, il PGRA (Piano di gestione del rischio alluvioni)?

Riteniamo che sia importante confrontarci su questi temi e per questo il comune di Spinea, con la collaborazione di Italiaius, ha previsto un webinar giovedì 20 ottobre dalle 10,30 alle 12,30.

Esperti e qualificati relatori - prof. Avv. Alessandro Calegari, avv. Stefano Bigolaro e avv. Domenico Chinello, con il coordinamento scientifico dell'arch. Fiorenza Dal Zotto - ci aiuteranno a rispondere ai vari quesiti.

7 replies
  1. Anonimo says:

    IN VISTA DEL WEBINAR DEL 20 OTTOBRE-
    Quanto detto da Iselle Daniele-
    11.3. Va soggiunto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 30, comma 3 – bis del d.l. n. 69 del 2013, la durata della convenzione e/o il termine di esecuzione dei lavori non devono essere già decorsi al momento dell’entrata in vigore del regime di proroga automatica; diversamente opinando si avrebbe un’applicazione (retroattiva) della norma ai rapporti esauriti, in contrasto con la relativa previsione.

    E RIALLACCIANDO A QUANTO DETTO DALL’ANONIMO in data 05/10/2022-
    Che se veniva presentata la proroga dei tre anni ai sensi dell’ex art. 10, non poteva essere accolta, in quanto il termine di decadenza del titolo era stato prorogato ex legge (art. 103).

    PER CUI una volta comunicata la proroga dei tre anni, ex art. 10, SI AVREBBE UN’APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA NORMA AI RAPPORTI ESAURITI??? a mio avviso i termini di esecuzione dei lavori non erano già decorsi dal momento che era in vigore il regime di proroga automatica

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  2. Anonimo says:

    Per capire meglio, la portata delle proroghe, anche in riferimento a come ci si comportava
    nel 2013:

    – se veniva presentata una Scia in data 02-09-2013, per completamento, si diceva:

    con l’entrata in vigore in data 22-6-2013 del decreto legge 21-6-2013, convertito, con
    modifiche, nella legge 09-8-2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia“, per quanto disposto dall’articolo 30, commi 3 e 4, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 06-6- 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore dello stesso decreto.

    In considerazione che il termine di validità del permesso di costruire n. PE-**-2010
    del 03-9-2010, decadeva in data 13-9-2013 ( inizio lavori in data 14-9-2010 ), detto
    termine di decadenza è prorogato di due anni ( 12-9-2015 ).
    Pertanto:
    – la segnalazione certificata di inizio attività presentata non viene evasa, in quanto non
    dovuta, con restituzione di parte della documentazione allegata;

    – la stessa s.c.i.a. viene comunque assunta alla stregua della “ comunicazione “
    prevista dal citato articolo 30, comma 3, del decreto legge n. 69 del 2013 convertito.

    Per onor di logica alla stessa stregua nel 2020, se veniva presentata una scia in completamento, nei tempi di vigenza dell’ex art 103, c. 2, del. d.l. n. 18/2020, la scia non doveva essere evasa, e questa scadeva ex legge a fine giugno del 2022. Nel mentre era entrato in vigore l’ex art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010, che dava la possibilità di prorogare i termine di fine lavori di 3 anni, ma a due condizioni:
    che i termini di cui viene chiesta la proroga non sono già decorsi
    che il titolo abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati

    – per cui in definitiva ci si trovava in questa condizione:

    In presenza di una norma quindi, che consentiva la proroga per tutti i titoli abilitativi in scadenza tra il 31-01-2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e prevede che tali atti conservino la loro efficacia sino ai novanta giorni successivi.
    Si tratta di una proroga:
    – che opera direttamente in forza di legge, dato che non richiede una espressa istanza;
    – a carattere generale, perché concerne i permessi di costruire, le segnalazioni certificate
    di inizio lavori, autorizzazioni paesaggistiche e ogni altro atto autorizzativo.

    Quindi nel caso in cui, veniva presentata una eventuale proroga, si diceva:
    In considerazione che il termine di validità del provvedimento unico PUE/20**/00*** del 11-4-2019, era era fissato al 16 settembre 2020, detto termine di decadenza è prorogato, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, fino al 29-06-2022(90 gg data scadenza stato di emergenza), salve eventuali ulteriori proroghe legislative dello stato di emergenza oltre quest’ultima data, scadute le quali, potrà essere presentata istanza di completamento opere ai sensi dell’art. 15 del d:P.R. n. 380 del 2001.
    Pertanto, a riguardo la domanda in premessa citata si propone a codesto SUAP, di
    comunicare agli interessati:
    – quanto sopra esposto e valutato:
    – che la stessa istanza; non viene evasa, in quanto non dovuta; stante il principio che
    quando viene emanato l’atto di definizione del titolo edilizio, vanno verificate e applicate
    le disposizioni sopra richiamate.
    Per la stessa potrà essere presentata tramite il SUAP, prima della scadenza del
    termine suddetto (29-06-2022) la “ comunicazione “ prevista dall’art. 10, c. 4 del d.l. n.
    76/2010 conv. in l. n. 120/2020, per beneficiare della proroga di fine lavori di ulteriori 3
    anni.

    Quindi a mio avviso anche se veniva presentata la proroga dei tre anni ai sensi dell’ex art. 10, stante a quanto detto sopra, non poteva essere accolta, in quanto il termine di decadenza del titolo era stato prorogato ex legge.

    Rimane il dubbio in questo caso, una volta comunicata la proroga dei tre anni, ex art. 10, se questa era rispettosa dei termini in cui veniva chiesta la proroga non erano già decorsi.

    Nel mentre, in riferimento alla seconda condizione,
    che il titolo abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati

    Il dubbio rimane, su diversi aspetti:
    1 – il contrasto di cui si parla, va riferito pure alla adozione del PI, avvenuta nel caso a novembre 2013, con inizio lavori prima di questa data e successivamente comunicata la proroga, quindi in vigenza dell’art. ex art. 30 della legge 98/2013, visto che il PI, ha modificato di fatto il calcolo dei volumi – o la proroga ex art. 30 si portava dietro la norma del previgente PRG.

    2- stessa cosa accade nel caso di proroga ex art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010, stante al fatto che magari in attuazione del RET, i comuni hanno modificato il calcolo del volume dei fabbricati, (esempio; dal 15 dicembre 2021 entrata in vigore delle nuove norme), e viene presentata una comunicazione di fine lavori dopo l’approvazione di detta norma che modifica il calcolo del volume-

    In ultimo, rimane il dubbio sulla proroga del “piano casa”, essendo una deroga e pertanto in contrasto con la norma ordinaria-

    n.b. in verità ricordo, che in vigenza della proroga legge n. 98/2013, era stata comunicata la proroga del fine lavori, con l’applicazione di ulteriore aumento del volume previsto dal “piano casa” lr. n 14/2009, visto che la legge premetteva di considerare edificio esistente, il progetto presentato, dichiarando che “il titolo abilitativo non risulta in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati”; nel mentre invece era stato adottato il PI, che modificava il metodo di calcolo; ma alla fine l’ufficio ha ritenuto non rilevante l’adozione del PI, che era nel frattempo intervenuto.

    Rispondi
  3. ISELLE DANIELE says:

    IL CDS NEGA LA PROROGA NEI PEEP.
    CDS N. 08418/2022REG.PROV.COLL. SEZ. QUARTA
    11. Con il provvedimento oggetto dei motivi aggiunti articolati in primo grado, il Comune ha poi negato l’applicazione della proroga prevista dall’art. 30, comma 3 – bis del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni, dalla l. n. 98 del 2013, secondo cui “Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sono al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni”.

    11.1. Il T.a.r. ha respinto le censure dell’odierna appellante, facendo rilevare che la disciplina invocata dalla cooperativa “non ha prorogato espressamente anche la validità e quindi l’efficacia dei Piani di Edilizia Economica e Popolare, disciplinati dalla legge n. 865 del 1971, che peraltro hanno una durata più lunga (18 anni) connessa all’efficacia dei relativi vincoli espropriativi”

    Poiché la disciplina in questione ha natura derogatoria “la sua interpretazione deve essere rigorosa e si deve, quindi, ritenere che la sua applicazione non possa estendersi anche a fattispecie diverse in essa non espressamente richiamate”.

    Inoltre, “non potendosi ritenere prorogata per legge (per quanto si è sopra rilevato) l’efficacia della convenzione riguardante il Piano di Edilizia Economica e Popolare in oggetto, è del tutto irrilevante la questione riguardante la data dalla quale far decorrere i 18 anni di vigenza del Piano di zona: se cioè dalla prima convenzione sottoscritta il 13 settembre 1996 o dalla convenzione integrativa sottoscritta il 14 novembre 2000, essendo comunque oramai decorso il termine massimo (di 18 anni) di efficacia del Piano”.

    11.2. Il rilievo concernente l’inapplicabilità della proroga ai Piani di edilizia economica e popolare e, correlativamente, alle convenzioni accessive alla concessione del diritto di superficie, disciplinate dall’art. 35 della l. n. 865 del 1971), merita conferma.

    La Sezione ha infatti più volte osservato che il carattere eccezionale della disposizione non consente interpretazioni estensive o analogiche (cfr., ex multis, le sentenze nn. 4357 del 2022, 2544 del 2022, 8366 del 2021).

    La proroga non lascia alcun margine di valutazione discrezionale, sicché l’interpretazione più aderente al dato letterale è anche quella più conforme all’esigenza di rilievo costituzionale di contenere entro quanto strettamente necessario, alla stregua della valutazione compiuta dal legislatore nazionale, la compressione dell’autonomia costituzionalmente garantita ai Comuni nella disciplina dell’assetto del proprio territorio.

    11.3. Va soggiunto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 30, comma 3 – bis del d.l. n. 69 del 2013, la durata della convenzione e/o il termine di esecuzione dei lavori non devono essere già decorsi al momento dell’entrata in vigore del regime di proroga automatica; diversamente opinando si avrebbe un’applicazione (retroattiva) della norma ai rapporti esauriti, in contrasto con la relativa previsione.

    Pertanto – quand’anche trovasse applicazione la proroga in esame – nella fattispecie andrebbe considerato che, al momento dell’entrata in vigore della l. n. 98 del 2013, l’efficacia del Piano “Le Serre” era già venuta meno.

    Secondo l’art. 9 della l. n. 167 del 1962 (come modificato dall’art. 51 della l. n. 865 del 1971), la durata dei Piani di zona è pari a 18 anni dalla data di approvazione la quale, nella fattispecie, risale al 29 aprile 1993.

    Inoltre, alla medesima data era ormai scaduto anche il termine per il completamento delle opere di urbanizzazione, fissato dalla convenzione (art. 7) in sei anni dal rilascio della concessione edilizia, avvenuto il 19 dicembre 1996.

    Rispondi
  4. Fiorenza Dal Zotto says:

    Grazie, siete gentilissimi e mi fa molto piacere. In relazione alle osservazioni nel merito degli argomenti che affronteremo, prenderò nota dei vostri commenti e contributi e li approfondiremo durante il seminario. Buona giornata

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Buon giorno, intanto bisogna fare il punto su che proroghe ci sono ancora in piedi- poi in merito ai dubbi relativi ai rapporti tra proroghe e piano casa, in teoria essendo materia di grande rilevanza, vuol dire concedere o meno l’intervento, ci dovrebbero essere solo certezza-
    Avrei due domande da fare:
    1. nel caso fosse stata concessa la proroga e questa non spettava che succede.
    2. nel caso non fosse stata concessa la proroga a sua volta che succede.

    Io ricordo che in regime di vigenza delle due proroghe ex art 103, c. 2, del. d.l. n. 18/2020 ed ex art. 10, c. 4 del d.l. n. 76/2010, si era fatto trascorrere il termine di proroga fino a fine giugno 2022, per poi fare presentare entro tale termine, la proroga ex art. 10 – pensando che la proroga covid ex art. 103, spostasse in avanti il termine di fine lavori- Mi parere c era anche il dubbio su questa impostazione- Per cui ci sono proroghe che hanno al suo interno i due aspetti, nel senso che sono state date sia per interventi “piano casa”, sia dopo i tre anni di scadenza della data di fine lavori, considerando che la proroga Covid ex art 103, prolungasse la scadenza dei termini-

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Mi associo al geometra Giglio. Sono un cittadino del Comune di Spinea e non molto tempo fa ho chiesto al dirigente Arch. Dott.ssa Fiorenza Dal Zotto lumi per una proroga sul vecchio piano casa (L. 14/2009). Ella ha saputo darmi delle informazioni chiare e corrette muovendosi su una materia che ad oggi non è ancora tanto chiara e lineare. Che dire speriamo che rimanga nel nostro Comune ancora per tanto tempo. Buongiorno a tutti.

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Grazie Architetto- diciamo che con una Responsabile come Lei il Comune presso cui lavora è molto fortunato – geom. giglio g.

    Rispondi

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