Il recupero dei sottotetti dopo la sentenza Corte Cost. 54/2021: quale titolo abilitativo necessita?

01 Apr 2021
1 Aprile 2021

L'avv. Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, ci invia la nota, che volentieri pubblichiamo, sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 2021, pubblicata ieri, riguardante la legge regionale del Veneto n. 51 del 2019, sul recupero dei sottotetti a fini abitativi

Chinello_Recupero dei sottotetti e titolo necessario

sentenza Corte Costituzionale n. 2 del 2021

sentenza Corte Costituzionale_n. 54_del 2021  

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10 replies
  1. Luciano says:

    Egregio Avvocato,
    Le formulo domanda in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale del 23.11.2021, pubblicata il 24.11.2021, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima la proroga al 31.12.2021 del Piano Casa Regione Calabria.
    Nella vicenda che mi riguarda è stata presentata dalla mia controparte “successivamente alla pronuncia di incostituzionalità” variante alla Scia che comporta radicale modifica del precedente progetto (da terrazze a tasca a colombai). Mi chiedo come debba considerarsi questo atto e il silenzio serbato dall’amministrazione su istanza di annullamento/autotutela. Ci sono profili di inesistenza o è altro? La ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti

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  2. Anonimo says:

    Buon giorno Avvocato. – a suo avviso è chiaro il fatto che gli di interventi di recupero dei sottotetti non erodono volume ovvero che vanno in deroga quindi tali superfici/volumi non soggiacciono al rispetto dei parametri di edificabilità previsti dalla zona territoriale omogena (Z.T.O.) di riferimento.
    n.b. mi pareva che tra Lei e l’Avvocato Veronese nell’ incontro del 21 febbraio 2020 a Spinea, ci fossero idee discordanti nel merito, perchè non è una cosa di poco conto potere recuperare i sottotetti senza avere volume a disposizione.
    grazie anticipatamente –

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  3. Anonimo says:

    Grazie Avvocato della risposta e della sua giusta osservazione che è come se il Comune avesse rilasciato un Pdc – gli effetti sono uguali. –

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  4. Anonimo says:

    Grazie mille sulle risposte- il fatto che con la sentenza n. 2 hanno detto una cosa, immagino poi sia superata dalla sentenza successiva, che a mio avviso è di buon senso- geom. giglio

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  5. Anonimo says:

    Buon giorno, non so chi possa rispondere.. La domanda è questa: essendo stata presentata il 21-12-2020, una SCIA art. 22, con inizio lavori 11-03-2021 (Scia differita in attesa del provvedimento paesaggistico), visto la sentenza della Corte che va ad incidere sui titoli da presentare, si può ritenere legittima anche se l’intervento sarebbe soggetto a Scia art. 23, essendo la stessa Scia efficace dal 15-02-2021 (rilascio aut. paesaggistica )- grazie anticipatamente per la risposta – geom.giglio
    n.b. in sostanza incide la sentenza sui titoli in corso, non ancora chiusi con il fine lavori – perchè mi pare che vale il principio che le norme espunte hanno il loro effetto anche sui titoli ancora pendenti e cioè non esauriti –

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    • DOMENICO CHINELLO says:

      Buongiorno.
      Vista la data di efficacia della SCIA ed il tempo trascorso, prima della pubblicazione della sentenza n. 54/2021 della Consulta, mi sentirei di dire che il titolo (in senso lato) si è perfezionato.
      A tal proposito, richiamo la sentenza T.A.R. Toscana, sez. III, 10.03.2015, n. 380, secondo cui “Costituisce rapporto esaurito la vicenda relativa a d.i.a. per la quale sia scaduto il termine di 60 giorni entro cui il Comune deve effettuare interventi di controllo inibitorio ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, con la conseguenza che essa non risente dell’efficacia retroattiva della sentenza di incostituzionalità pubblicata dopo tale scadenza”.
      Lo stesso ragionamento può fondatamente applicarsi alla sua SCIA. È come se il Comune avesse rilasciato un PdC sulla base di una legge regionale successivamente dichiarata incostituzionale. I lavori non sono ultimati ma il provvedimento è stato rilasciato e si è perfezionato.
      Al più, l’Amministrazione potrebbe valutare di agire in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. 241/1990, ma dovrebbe individuare un interesse pubblico prevalente (non funzionale solo al mero ripristino della legalità teorica) in comparazione con il contrapposto interesse del privato e, qui – a mio modesto parere – non siamo di fronte ad una illegittimità sostanziale.
      avv. Domenico Chinello

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  6. Anonimo says:

    Scusi Avvocato, ma un Comune può assoggettare sempre l’intervento ad un PdC???

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    • DOMENICO CHINELLO says:

      Buongiorno.
      La risposta è no, dato che il Comune non ha competenza nell’individuare i titoli necessari per i singoli interventi, che sono rimessi al Testo Unico dell’Edilizia.
      Anche ammesso che il Comune consideri tutti i recuperi di un sottotetto come ristrutturazione “pesante” (il che è quantomeno opinabile) ex art. 10, comma 1, lett. c) del T.U., il privato ha comunque facoltà di optare per la SCIA alternativa, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 23, comma 01, lett. a).
      avv. Domenico Chinello

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  7. Anonimo says:

    Avvocato Chinello, Lei mi dica i casi in cui l’intervento sia una “ristrutturazione leggera” e dove per il recupero del sottotetto non via sia quasi sempre una “ristrutturazione pesante! –
    – l’aumento di volume esiste, se nelle norme il sottotetto era considerato sottotetto accessibile e non abitabile,
    – nelle zone vincolate per avere il 1/16, prima era in falda, questo SI che è grave, bisogna almeno aprire un finestra-

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    • DOMENICO CHINELLO says:

      Buongiorno.
      La sua considerazione è interessante con riguardo all’ipotizzato “aumento di volume”. Mi ero posto anch’io il problema, prima di redigere la breve nota pubblicata ad inizio aprile, ma la conclusione che Lei trae non credo sia così automatica. Lei considera che il recupero del sottotetto comporti automaticamente un aumento di volume, ma in verità è proprio questo il nodo interpretativo discutibile.
      Quando l’art. 10, comma 1, lett. del TUE individua la ristrutturazione pesante, fa senz’altro riferimento ad una modifica della volumetria in senso fisico, mentre, nel caso di recupero dei sottotetti, vi è solamente un cambio di qualificazione giuridica di un volume che già c’era e che normalmente non muta, né aumenta.
      Il dubbio da porsi è allora il seguente: il cambio di qualificazione giuridica del volume, nell’ambito del recupero di un sottotetto, può intendersi come “aumento di volume” ai fini della qualificazione dell’intervento come ristrutturazione pesante?
      A tal proposito – ripeto – non ne sarei così sicuro. E non già per una mia presa di posizione personale aprioristica, ma in forza di un passaggio della sentenza della Corte costituzionale n. 2/2021 che avevo citato e che è più sopra riportata.
      Con quella decisione, la Consulta si è pronunciala sulla conformità o meno alla Costituzione di una legge della Regione Toscana anche in materia di recupero dei sottotetti. Nella parte motiva della sentenza si legge questo inciso: “La Regione ha fatto uso di tale facoltà. La norma regionale impugnata, dopo aver richiesto il permesso o la “super SCIA” per gli interventi di recupero dei sottotetti da cui possa originare il mutamento di destinazione d’uso per immobili siti nei centri storici ha stabilito che per gli immobili esterni ai centri storici è sufficiente la SCIA “ordinaria”. Il che, in assenza di alterazioni dell’edificio originario tali da costituire interventi di ristrutturazione “pesante”, non appare in contrasto con alcun principio fondamentale stabilito dal T.U. edilizia».
      La Corte ha sostenuto che, in assenza di alterazioni dell’edificio (da intendersi in senso fisico, parrebbe) tali da costituire interventi di ristrutturazione “pesante”, la SCIA ordinaria è sufficiente. Sembrerebbe, cioè, che la Consulta non consideri il semplice recupero del sottotetto come una “alterazione” dell’edificio (di fatto, non si altera nulla, ma si qualifica diversamente ciò che già c’è) sufficiente a far transitare l’intervento in ristrutturazione pesante.
      Questa naturalmente è solo una possibile lettura, ma penso che, prima o poi, non mancherà occasione perché il nostro Giudice amministrativo regionale ci fornisca la sua più autorevole interpretazione.
      avv. Domenico Chinello

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