Il silenzio-assenso si forma anche in caso di contrarietà dell’istanza alla normativa
Nel caso di specie, un imprenditore agricolo presentava alla Regione Lombardia una domanda per il rilascio di un certificato di connessione con l’attività agricola per poter avviare nel suo immobile l’attività agrituristica, ai sensi della legge regionale.
A seguito di un sopralluogo, la Regione comunicava all’Agenzia delle entrate l’avvio di opere di ristrutturazione che, ad avviso del primo Ente, potevano compromettere il requisito di ruralità del bene. L’Agenzia delle Entrate, a seguire, annullava in autotutela l’accatastamento precedente, con il risultato che le categorie catastali cambiavano da C/2 a F/3 e veniva quindi meno la qualifica di ruralità del bene ai fini fiscali.
La Regione allora denegava la richiesta dell’imprenditore, che però si difendeva invocando l’intervenuta formazione del silenzio-assenso.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’obiezione del privato, aderendo a quel filone giurisprudenziale secondo cui anche ove l’attività oggetto del provvedimento di cui si chiede l’adozione non sia conforme alle norme, si rende comunque configurabile la formazione del silenzio-assenso.
Non si tratta quindi di valutare se la domanda in astratto sia assentibile, in quanto in possesso di tutti i requisiti, ma piuttosto se la domanda possiede quel minimum di elementi essenziali per il suo esame e non rappresenti erroneamente i fatti. Solo la radicale esorbitanza della domanda dal modello legale impedisce la formazione del silenzio-assenso.
In capo alla P.A., residuerà il potere di annullamento d’ufficio.
È pur vero che, nella fattispecie oggetto della sentenza, l’imprenditore aveva ottenuto l’annullamento del provvedimento sfavorevole dell’Agenzia dell’Entrate da parte del Giudice tributario.
Post di Daniele Iselle
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