Il TAR Veneto ammette la possibilità che un comproprietario ottenga il titolo per eseguire interventi sulla corte comune senza il consenso dell’altro

18 Mag 2026
18 Maggio 2026

Il TAR Veneto ha esaminato un caso nel quale un comproprietario di una corte comune ha ottenuto il titolo edilizio per eseguire interventi edilizi su un immobile di sua esclusiva proprietà, ma anche sulla limitrofa corte comune.

L'altro comproprietario ha proposto un ricorso al TAR, lamentando di ricevere pregiudizio da tali interventi sulla corte comune.  

Il TAR non ha accolto la lamentela, ricordando due cose: la prima è che il Comune è tenuto a verificare se chi richiede un titolo edilizio abbia l’effettiva disponibilità del bene oggetto dell’intervento edificatorio svolgendo anche valutazioni di carattere civilistico, ma che, tuttavia, gli accertamenti non possono spingersi sino a una disamina approfondita dei rapporti tra privati, che sono di competenza del giudice civile. Nel caso specifico non c'era dubbio che la corte fosse comune.

Il TAR poi ha ritenuto che non siano lesi i diritti dell'altro comproprietario della corte comune, anche senza il suo consenso, perchè l'articolo 1102 del codice civile statuisce la duplice regola per cui ciascun partecipante a una comunione (e dunque ciascun condomino) “può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” e “può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.

Secondo il TAR correttamente il Comune ha qualificato come marginali gli interventi relativi alla corte comune pertinenziale, rilevando soprattutto la mancanza di una lesione all’interesse principale della ricorrente, ossia il suo utilizzo che non sarebbe stato impedito e che di fatto non lo è mai stato.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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