Il vincolo aeroportuale
Il TAR Veneto ha affermato che il divieto di edificare nelle aree limitrofe agli aeroporti e collocate “nelle direzioni di atterraggio e decollo” degli aeromobili trova il suo fondamento primario e diretto nell’art. 707, co. 5 del Codice della navigazione (come novellato nel 2005).
All’interno di tali fasce di rispetto, individuate in ragione della più elevata possibilità di accadimento di incidenti, ogni intervento edificatorio deve considerarsi precluso in forza della norma primaria, salve le attività consentite dal piano di rischio e, in mancanza, gli interventi assentiti dall’ENAC.
Post di Alberto Antico – avvocato
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