Illegittima l’ordinanza di demolizione di una canna fumaria per mancato consenso unanime dei condòmini
Una sentenza da prendere con le pinze e con prudente cautela.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha annullato un’ordinanza di demolizione di una canna fumaria, motivata sul fatto che la sua collocazione avrebbe dovuto essere autorizzata da tutti i condòmini ex art. 1102 c.c.
La P.A. è tenuta a rilasciare il titolo abilitativo edilizio avendo esclusivo riguardo alla compatibilità urbanistica dell’opera richiesta – il che non implica affatto che essa non sia lesiva di diritti soggettivi altrui – lasciando ogni questione afferente a diritti soggettivi alla sua unica sede competente, che è il giudizio civile.
È ex se viziato l’esercizio del potere amministrativo come mero “braccio esecutivo” delle sentenze del G.O., considerato che altro sono gli interventi repressivi azionabili, dopo la condanna del G.O. alla inibizione o alla rimozione dell’opera, dal titolare del diritto a tale rimozione (ex artt. 612 ss. c.p.c.), e altro gli interventi in autotutela della P.A. la quale né ha bisogno di una sentenza civile per denegare, o revocare, un’autorizzazione illegittima; né è tenuta a denegare, o revocare, un’autorizzazione che sia altrimenti legittima sol perché ci sia stata, o sopravvenga, una sentenza del giudice civile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Buon pomeriggio,
in entrambe le sentenze da Lei citate il Giudice amministrativo ha rilevato che il Comune non può fondare un provvedimento sfavorevole in materia edilizia (un’ordinanza di demolizione, nel caso del C.G.A.R.S.; un diniego di sanatoria, nel caso del TAR Veneto) sulla sola base della violazione della normativa in materia condominiale, in quanto la P.A. non è tenuta a conoscere e risolvere i risvolti meramente privatistici delle pratiche edilizie, ma solo verificare la loro rispondenza alla normativa edilizio-urbanistica.
Avv.ti Alessandra Piola e Alberto Antico
Se per cortesia si poteva spiegare la differenza tra questa sentenza del CGA della regione siciliana
e la sentenza del TAR Veneto – post pubblicato sempre il 03 luglio – Rapporti civilistici e interferenza dell’Amministrazione –
Grazie
In questa sentenza la questione era pure riferita all’uso della parte comune se essa arrecava danno o meno. Come principio mi pare corretta la sentenza in questo caso- diversi sono di diritti di terzi in altri casi, tipo rilascio di un permesso, sapendo che i diritti di terzi esistono-
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