In sede di CILAS si deve attestare lo stato legittimo?
Il TAR Catania ha affermato che in base all’art. 119, co. 13 ter-quater d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020, non sussiste in capo all’istante, al momento della presentazione della CILA Superbonus, cd. CILAS, uno specifico obbligo di attestare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, pur “restando impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. In altre parole, il mancato deposito dell’attestazione dello stato legittimo – onere previsto, seppur in forma semplificata, con riferimento agli altri titoli edilizi – preclude alla P.A. la possibilità di inibire per tale ragione gli effetti della CILAS, fermo restando il potere di repressione di eventuali abusi edilizi accertati.
Post di Alberto Antico – avvocato
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