In zona sismica II^ categoria un tecnico diplomato non può fare la direzione lavori neanche se i calcoli strutturali siano redatti da un laureato

07 Dic 2021
7 Dicembre 2021

La sentenza del TAR Basilicata n. 734 del 2021  decide un ricorso proposto dall'Ordine dei Geometri della provincia di Potenza e da un geometra personalmente contro la Regione Basilicata (il Genio Civile) e contro l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.

Il dirigente del Genio Civile aveva risposto al Collegio affermando che la progettazione, direzione lavori e collaudo in zona sismica sono riservate ai laureati abilitati, con esclusione dei diplomati.

Da quello che si desume, il diplomato sarebbe stato anche D.L. strutturale ed il  collaudatore sarebbe stato un altro diplomato, mentre i calcoli strutturali sarebbero stati redatti da un laureato.

Il Genio Civile ebbe a chiedere alla committenza la sostituzione con tecnici purchè competenti in zona sismica; si trattava di un intervento di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo di un edificio di civile abitazione, con un miglioramento sismico.

La committenza ebbe poi a sostituire i due diplomati con altrettanti laureati.

I provvedimenti regionali sono stati quindi impugnati, con una richiesta anche di risarcimento dei danni.

Il Tar Basilicata respinge il ricorso.

Va segnalato che il Genio Civile regionale locale ha anche modificato un suo orientamento che in alcuni casi precedenti aveva tollerato la coesistenza progettuale di un laureato abilitato e la direzione lavori del diplomato.

Questo risulta conforme ad altre sentenze della Corte di Cassazione civile e della giustizia amministrativa, che  delineano una demarcazione netta: nella zona sismica al diplomato non è riconosciuta alcuna competenza professionale, neanche se i calcoli strutturali siano redatti da un laureato.

Segnalo anche che la questione potrebbe avere un potenziale rilievo penale per il reato di esercizio abusivo della professione, al quale concorrerebbe anche il laureato, che non dovrebbe sottoscrivere il progetto edilizio del diplomato e redigerne i calcoli. 

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

sentenza TAR Basilicata n. 734 del 2021

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