La cessione di cubatura
Il TAR Salerno ha affermato che la cessione di cubatura è l’accordo in forza del quale il proprietario di un terreno edificabile (cd. cedente) trasferisce in tutto o in parte – mantenendo comunque la proprietà del medesimo – la potenzialità edificatoria relativa al terreno stesso al proprietario di altra area (cd. cessionario), affinché quest’ultimo possa ottenere dal Comune il permesso di costruire per una volumetria complessiva maggiore rispetto a quella originariamente prevista dai piani urbanistici per il fondo di sua proprietà .
La ratio sottesa all’istituto dell’asservimento del terreno per scopi edificatori (cd. cessione di cubatura) è quindi di natura perequativa, è cioè quella di accrescere la potenzialità edilizia di un’area che ne è urbanisticamente sprovvista.
Ne consegue che, escludendo l’ammissibilità (recte, validità ) di una cessione di cubatura nel caso di esaurita capacità edificatoria del fondo di destinazione, ossia per l’esaurimento della volumetria con riferimento al lotto del proprietario acquirente della cubatura stessa, si addiverrebbe ad una tacita abrogazione dell’istituto in parola, in quanto il relativo acquisto serve proprio ad attribuire la capacità edificatoria, ovvero una maggiore volumetria, al lotto dell’acquirente, fatta salva la possibilità per la P.A. di verificare se la cessione di cubatura vada o no ad alterare l’equilibrio urbanistico della zona.
Se è vero che la cessione di cubatura da un fondo a un altro è sottoposta al requisito della contiguità territoriale, siffatto presupposto non implica di per sé che i terreni siano necessariamente tra loro confinanti, ma che siano quantomeno dotati del requisito della reciproca prossimità .
Post di Alberto Antico – avvocato
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