La Corte Costituzionale sul concetto di ristrutturazione ricostruttiva

14 Mag 2020
14 Maggio 2020

La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale», e dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, contenente «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)», si sofferma sul concetto della cd. ristrutturazione ricostruttiva, ricostruendo l’evoluzione di questo istituto giuridico e le modifiche susseguitesi al T.U. edilizia, sino all’attuale formulazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 che, come noto, ammette gli interventi di demolizione e ricostruzione (cd. ristrutturazione ricostruttiva) tramite SCIA, purché vi sia il rispetto dei limiti volumetrici e di sedime pre-esistenti.

La sentenza si dimostra altresì interessante laddove chiarisce il concetto di interpretazione autentica della legge, fissando poi i limiti del legislatore statale e/o regionale.

Infine, la pronuncia si sofferma sulla necessità di rispettare le distanze previste dal d.m. 1444/1968 anche nel caso di cd. ristrutturazione ricostruttiva, rimarcando che le Regioni non possono introdurre bonus volumetrici, pena la violazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Si ringrazia l’avv. Raffaela Rampazzo per la segnalazione.

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1 reply
  1. Anonimo says:

    buon giorno . se mi spiegate se sia ancora valido l’art. 10 delle LR n. 14/2009, NO nel senso se sia ancora in vigore tale art., perchè lo è, ma se si applica.

    Art. 10 – Ristrutturazione edilizia.(71)
    1. Nelle more dell’approvazione della nuova disciplina regionale sull’edilizia, ai fini delle procedure autorizzative relative alle ristrutturazioni edilizie ai sensi del DPR n. 380/2001:
    a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001, anche al fine di consentire l’utilizzo di nuove tecniche costruttive, possono essere realizzati con l’integrale demolizione delle strutture murarie preesistenti, purché la nuova costruzione sia realizzata con il medesimo volume o con un volume inferiore; (72) (73)
    b) gli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380/2001, qualora realizzati mediante integrale demolizione e ricostruzione dell’edificio esistente, per la parte in cui mantengono i volumi (74) esistenti sono considerati, ai fini delle prescrizioni in materia di indici di edificabilità e di ogni ulteriore parametro di carattere quantitativo, ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380/2001 e non nuova costruzione, mentre è considerata nuova costruzione la sola parte relativa all’ampliamento che rimane soggetta alle normative previste per tale fattispecie.
    b bis) negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio nell’ambito del lotto di pertinenza. In caso di interventi ubicati nelle zone di protezione delle strade e nelle zone vincolate come inedificabili dagli strumenti urbanistici generali, la ricostruzione è consentita anche in area adiacente, purché al di fuori della fascia di rispetto o dell’area inedificabile. (75)

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