La distanza di 10 metri tra pareti finestrate si deve rispettare anche in centro storico?
Il TAR Veneto, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha risposto di sì (domani, peraltro, pubblicheremo una precedente sentenza dello stesso TAR veneto che afferma il contrario).
I limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati previsti dall’art. 9, co. 2 d.m. 1444/1968 – che prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica – trovano applicazione anche con riferimento alle nuove costruzioni, quali devono considerarsi le sopraelevazioni effettuate nei centri storici.
Secondo il TAR, la mancata esplicita previsione della medesima distanza minima per le zone A nel d.m. 1444/1968 è dovuta al fatto che in tali zone non sono ammesse nuove costruzioni, ma solo risanamenti o ristrutturazioni nei limiti dei volumi edificati preesistenti.
Nel caso di specie, si trattava di un ampliamento in sopraelevazione con Piano Casa, ma il TAR Veneto sembra estendere questi principi a qualunque edificazione in Zona A.
Post di Daniele Iselle
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