La distanza tra pareti finestrate
Il TAR Veneto ha affermato che la distanza di 10 metri prevista dall’art. 9 d.m. 1444/1968 deve essere osservata con riferimento a tutti gli elementi costruttivi aventi i caratteri della solidità , della stabilità e della immobilizzazione, senza possibilità di deroga, neppure per il caso in cui la nuova costruzione sia destinata a essere mantenuta a una quota inferiore a quella delle finestre antistanti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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“Scusate l’ignoranza, ma questa normativa si applica anche ai fabbricati rurali che desiderano apportare modifiche, qualora si trovino in prossimitĂ di edifici residenziali?”
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