Tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024 e vincolo paesaggistico: riflessioni a seguito delle Linee guida del MIT
Nel post pubblicato su Italiaius il 26.11.2024, ci si interrogava sulla corretta interpretazione dell’art. 3, co. 1 d.l. 69/2024, come convertito nella l. 105/2024, cd. riforma Salva casa, secondo cui gli interventi realizzati entro il 24.05.2024 di cui all’art. 34-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, sono soggetti al regime di cui all’art. 2, co. 1 d.P.R. 31/2017.
In quella sede, si sposava la tesi secondo cui le tolleranze costruttive ex art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia sono esenti da autorizzazione paesaggistica.
Le Linee guida sul Salva casa del MIT pongono esplicitamente la domanda, ma forniscono una risposta ambigua: “D.3.1.5 Come si coordina il regime delle tolleranze costruttive con l’autorizzazione paesaggistica? Gli interventi ricadenti nel regime delle tolleranze di cui al comma 1-bis non necessitano di autorizzazione paesaggistica, ove integrino interventi e opere ricomprese nell’allegato “A” del citato d.P.R. n. 31 del 2017 e nell’articolo 4 del medesimo articolato normativo” (cfr. pag. 20).
In premessa, si ricorda che le Linee guida sono dichiaratamente una fonte di soft law (cfr. pag. 3 delle Linee guida stesse) perciò hanno valenza meramente orientativa, non cogente per l’interprete.
Ad ogni modo, a detta del MIT, sembra che le tolleranze costruttive ex art. 34-bis, co. 1-bis T.U. edilizia siano esenti da autorizzazione paesaggistica non sempre, bensì solo ove integrino interventi ricompresi nell’allegato A, oppure nell’art. 4 d.P.R. 31/2017.
È un fatto che le Linee guida si riferiscono all’intero comma 1-bis dell’art. 34-bis T.U. edilizia: perciò, si ritiene comunque di dover scartare la tesi secondo cui l’esenzione varrebbe solo per le tolleranze entro la soglia del 2% di cui alla voce A31 dell’all. A d.P.R. 31/2017.
Per conciliare le diverse fonti, si potrebbe ritenere che le tolleranze in parola siano esenti da autorizzazione paesaggistica, qualunque sia la percentuale di tolleranza invocata del comma 1-bis cit., ma a patto che la tipologia di intervento che ha dato luogo alla tolleranza sia contemplata in una delle voci dell’allegato A, oppure in una delle ipotesi dell’art. 4 d.P.R. 31/2017.
Post di Alberto Antico – avvocato
Gli accatastamenti devono riportare le unità dello stato approvato e dello stato “tollerato”?
Applicazione sanzione art. 34ter: che rimanda solo per la parte procedurale all’art. 36bis, commi 4,5-
– capannone di 2.000mq , realizzato in parziale difformità, del 20% con altezza mt. 10.00 ; per cui 400mq di ampliamento e 4.000mc di volume –
calcolo sanzione, il doppio del C. di C.= 400mq * tariffe(U1+U2+smaltimento rifiuti + sistemazione ambientale dei luoghi), capannone ad uso industriale (oggi in zona C1.1= (19.95+13.96)*400mq= €13.564,00×2=27.128€
Applicazione art- 7 lr n. 1492019 – stato legittimato con scia “sanante” che aumenta di mc 4.000 , nella ipotesi di incremento del 60% avremmo un volume in più di mc 6.400
– ipotesi intervento ante vincolo, per cui senza indennità paesaggistica
A Voi la conclusione-
L ‘eventuale tolleranza dal 2 al 6%, permette di avere ad esempio maggiori superfici; come si devono applicare eventuali parametri esenti dalle norme del P.I.?- spiego meglio: 1.000m² di capannone che diventano con il 2% 1.020m², è su questo ultimo che devo applicare il 25% di portici esenti, o sempre sui 1.000m²?
Mi pare anche importante dire: che l’art. 34ter, c, 4 rimanda all’art. 34bis, per cui l’aspetto paesaggistico va visto sempre entro i termini di cui alle tolleranza indicate; nel mentre se si superano, e rientranti nella parziale difformità , serve l’accertamento di compatibilità…E questa non è prevista, come invece avviene per l’art. 36bis
In sostanza, sebbene non abbiano forza di legge, le fonti di “soft law” possono comunque esercitare una forte influenza nell’esaminare le pratiche- Si prende una posizione su come si applicano le norme…
“È importante sottolineare che questa esenzione si applica esclusivamente alle tolleranze costruttive. I commi 2 e 2bis sono invece esclusi da tale esenzione, in quanto trattati separatamente dalla norma. Questi commi, che appaiono come un’esemplificazione, sembrano essere stati ispirati dalla normativa della Regione Emilia-Romagna, ma non coincidono perfettamente con essa.”
Art. 4:
1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
“Come si applica l’art. 34-ter, comma 4, visto che è venuto meno quanto affermato dagli Avvocati, secondo cui si trattava solo di un rinvio non ‘conformativo’ all’art. 34-bis?”
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