La richiesta di chiarimenti impedisce la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire?

30 Giu 2014
30 Giugno 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 770 del 2014.

Scrive il TAR: "Premesso che i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti assumono a presupposto la mancata formazione del silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire presentata il 4 maggio 2012, non essendo state fornite, secondo il Comune, “parte delle integrazioni” dallo stesso richieste con la nota del 29 maggio 2012, ovvero, non essendo stato depositato l’atto di consenso del confinante; Premesso, dunque, che ai fini della decisione della presente causa, è dirimente l’accertamento dell’intervenuta formazione tacita del titolo abilitativo; Ritenuto che, come evidenziato dalla ricorrente con il primo motivo, la suddetta nota comunale del 29 maggio 2012 non era idonea ad interrompere il decorso del termine per provvedere, sostanziandosi nella richiesta di un documento non necessario ai fini della delibazione della domanda di permesso di costruire; Ed infatti, premesso che l’intervento in questione risulta progettato ai sensi e per gli effetti della L.r. n. 14/09, come modificata dalla  successiva L.r. n. 13/2011, con previsione di un ampliamento realizzato in sopraelevazione, in aderenza al confine di proprietà; Osservato che la necessità del consenso del vicino ad un tale intervento edilizio è prevista solo dal regolamento locale ma non dalle norme del codice civile; Considerato che, ai sensi dell’art. 2 comma 1, la L.r. n. 14/09 opera “in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, comunali, provinciali e regionali”; Ritenuto che l’ampia locuzione usata dal legislatore include tutti i contenuti territoriali, urbanistici ed edilizi degli atti di pianificazione di ogni livello, con la sola esclusione, in quanto estranei al campo applicativo della L.r. n. 14/2009, dei contenuti ambientali o paesaggistici; Osservato che la legge citata, dunque, consente di derogare, non solo alle norme sulle distanze (diverse da quelle di fonte statale), ma anche a tutte le altre previsioni poste da fonti locali in materia urbanisticoedilizia, ivi comprese, quindi, le previsioni, come quella di specie, che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino; Considerato che, alla luce di tali premesse, la richiesta documentale formulata dall’amministrazione risulta un inutile appesantimento dell’istruttoria, non consentito dai principi generali regolatori del procedimento amministrativo, né, in particolare, dall’art. 20 D.P.R. n. 380/2001, laddove al quinto comma prevede che: “il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata..”; Ritenuto che, nel caso di specie, la domanda di permesso di costruire presentata dalla ricorrente il 4 maggio 2012, sulla base dei parametri normativi, era completa ed idonea a porsi come presupposto per la formazione del silenzio-assenso; Osservato, in ogni caso, che la nota del 29 maggio 2012 non era diretta a sospendere alcun termine procedimentale consistendo, invece, in una ordinaria comunicazione di chiusura del procedimento; Ritenuto in conclusione che sulla domanda di permesso di costruire presentata il 4 maggio 2012 si sia formato il silenzio assenso, non essendo intervenuto un provvedimento espresso di diniego nei sessanta giorni successivi; da ciò derivandone l’illegittimità dei provvedimenti di diniego impugnati con il ricorso principale che assumono a presupposto la circostanza contraria; Ritenuto che l’eventuale mancato rispetto della distanza di 10 metri fra pareti finestrate non è preclusivo alla formazione tacita del titolo abilitativo, potendo semmai essere posto a fondamento di un provvedimento di autotutela".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 770 del 2014

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