Cimiteri: riduzione del vincolo e deroghe in una sentenza poco chiara

01 Feb 2022
1 Febbraio 2022

Qualche volta risulta davvero molto difficoltoso decifrare quello che un giudice scrive in una sentenza.

In data 26 gennaio 2022 abbiamo pubblicato un post intitolato "A cosa serviva la riduzione del vincolo cimiteriale disposta prima del 2022?", preannunciando una successiva nota per chiarirci le idee.

L'esigenza di chiarirsi le idee era nata da un particolare passaggio contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3144 del 2021, nella quale si legge: "20.3.1. Anzi, a tale riguardo va rilevato come “La deroga alla fascia di rispetto dei duecento metri riguardava quindi in passato [ossia, nel testo vigente prima della modificazione introdotta con la L. 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1,] solo l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l’attività edificatoria privata (cfr. per tutte Consiglio di Stato n. 377 del 1995, 23 agosto 2000 n. 4574)” (cfr. Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2009, n. 8626).

Pubblichiamo oggi la nota, che alla fine ridimensiona la portata della sopracitata affermazione contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, ma ovviamente non ha la pretesa di risolvere tutti i dubbi in materia di riduzione delle fasce di rispetto. 

In aggiunta va ricordato che per un certo periodo è stato in vigore il comma 3 dell'articolo 57 del DPR 285/1990 (comma poi abrogato dall'art. 28, comma 2, L. 1° agosto 2002, n. 166), il quale stabiliva che: "3. È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti". Sembra di poter dire che tale comma si riferisse alle fasce di rispetto non ridotte o derogate, altrimenti risulterebbe alquanto arduo ricostruire il sistema.

Dario Meneguzzo - avvocato 

La questione decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza 3144

sentenza CDS 3144 del 2021

Cons. Stato, n. 4574 del 2000

Massima della sentenza del Cons. Stato, n. 377 del 1995

sentenza Cassazione penale n. 8626 del 2009

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    era proprio così Avvocato: ” tale comma si riferisse alle fasce di rispetto non ridotte o derogate, altrimenti risulterebbe alquanto arduo ricostruire il sistema. “

    Rispondi

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