La sopraelevazione del tetto a fini energetici non richiede l’autorizzazione paesaggistica?
Il T.A.R. Salerno ha ritenuto che l’innalzamento del tetto ai fini energetici non necessiti della preventiva autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, stante l’esclusione prevista dall’art. 149, c. 1, lett. a) del prefato d.lgs. con riferimento agli “interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici”.
Nel caso di specie l’innalzamento assentito con CILAS, ma senza autorizzazione paesaggistica, era di circa 60 cm e veniva classificato come manutenzione straordinaria.
Il Collegio, applicando le deroghe previste dall’art. 119 del d.lgs. n. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020 (cd. Superbonus 110%), dall’art. art. 14, comma 7, del d. lgs. n. 102/2014 e dal d.m. 14 gennaio 2008 e dalla l.r. Campania n. 10/2022, giunge ad affermare che tali normative statali e regionali, dato il loro carattere derogatorio, esplicano la loro efficacia anche sul piano paesaggistico.
Personalmente, si tratta di una conclusione poco persuasiva.
Davvero la ratio derogatoria insita nelle summenzionate disposizioni normative esplica ex se la sua efficacia anche sul piano paesaggistico?
Davvero le deroghe ammesse dagli interventi edilizi di efficientamento energetico prescindono da ogni valutazione da parte degli enti preposti alla tutela paesaggistico?
Dal mio punto di vista, proprio in quanto norme eccezionali, esse dovrebbero essere interpretate ed applicate in modo rigoroso, ex art. 12 disp. prel. c.c.
Quindi, mancando una chiara norma di legge che attribuisca anche valenza paesaggistica alle deroghe siffatte, la conclusione del Giudice Amministrativo appare sicuramente gradita agli interessati, ma opinabile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Matteo, sono d’accordo con te!
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