La sopraelevazione di un edificio (anche per il recupero dei sottotetti) è una nuova costruzione, che deve rispettare le distanze del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il Consiglio di Stato ha statuito che laddove vi sia una modifica anche solo dell’altezza dell’edificio sono ravvisabili gli estremi della nuova costruzione, da considerare tale anche ai fini del computo delle distanze, rispetto agli edifici contigui e che la regola delle distanze legali tra costruzioni di cui al comma 2 dell'art. 9 cit. è applicabile anche alle sopraelevazioni, dovendo essere rispettata anche in caso di recupero dei sottotetti.
Nel caso esaminato la sopraelevazione era di 26 cm.
Post di Daniele Iselle
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